La Corte di Cassazione torna a pronunciarsi sulla cosiddetta doppia conforme, riaffermando un orientamento consolidato: quando le sentenze di primo e secondo grado risultano identiche per motivazioni e ricostruzione dei fatti, il ricorso in Cassazione non è proponibile, salvo che non si dimostri una divergenza concreta tra le due decisioni.
A fissare il principio è l’ordinanza n. 5881/2025, depositata lo scorso 5 marzo. Il Collegio di Piazza Cavour ha evidenziato che, nel caso esaminato, la parte ricorrente non aveva indicato le eventuali differenze tra il giudizio di primo grado e quello d’appello. Una mancanza che rendeva inammissibile il ricorso di legittimità.
Il punto centrale della decisione riguarda la necessità, in presenza di sentenze conformi nei due gradi di merito, di specificare le eventuali difformità tra le motivazioni, pena l’inammissibilità del ricorso. Un principio che la recente riforma Cartabia, intervenuta con il decreto legislativo 149/2022, ha implicitamente confermato modificando l’articolo 360 del codice di procedura civile, pur eliminando il precedente filtro di inammissibilità previsto in appello dall’articolo 348-ter.
La Suprema Corte ha inoltre ribadito che, in caso di doppia conforme, resta escluso il motivo di ricorso previsto dall’articolo 360, primo comma, n. 5, relativo all’omesso esame di un fatto decisivo già discusso dalle parti, in quanto la valutazione probatoria rimane di esclusiva competenza dei giudici di merito.
Un principio ribadito anche dalla sezione tributaria della Cassazione con la recente pronuncia n. 5445/2025, che conferma l’impossibilità per il giudice di legittimità di sovrapporre una propria valutazione a quella uniforme già espressa nei precedenti gradi di giudizio.
Iscriviti al canale Telegram di Servicematica
Notizie, aggiornamenti ed interruzioni. Tutto in tempo reale.
LEGGI ANCHE

Manovra 2025: stabilizzazione per 2.660 addetti dell’Ufficio del Processo
Questa misura straordinaria, voluta per attuare il Piano strutturale di medio termine 2025-2029, riguarda il personale che ha maturato almeno 24 mesi di servizio continuativo…

Il superiore inoltra al datore mail di malattia: è violazione privacy
Una dipendente di un’azienda ospedaliera ha presentato un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, lamentando che il suo superiore gerarchico aveva inoltrato…

Accesso illecito ai dati bancari: la Cassazione conferma il licenziamento per giusta causa
La Suprema Corte ribalta la decisione della Corte d’Appello: l’accesso ai dati bancari senza ragioni di servizio costituisce una grave violazione della privacy e giustifica…