Nessun “fai da te” nei procedimenti disciplinari davanti al Consiglio Nazionale Forense per gli avvocati stabiliti. Con la sentenza n. 389 del 25 ottobre 2024, il CNF ha infatti ribadito che il professionista iscritto nella sezione speciale dell’albo — ovvero il cittadino di uno Stato membro UE che esercita in Italia con il titolo professionale d’origine — non dispone di un autonomo ius postulandi nel nostro ordinamento.
Secondo la normativa vigente, richiamata dal Consiglio, l’avvocato stabilito può svolgere attività di rappresentanza, assistenza e difesa solo se agisca di intesa con un avvocato abilitato in Italia. Ma non basta: quando si tratta di difendersi in sede disciplinare dinanzi al CNF, giurisdizione speciale assimilata alle giurisdizioni superiori, è obbligatorio il patrocinio di un avvocato cassazionista.
Nel caso deciso dal CNF, il ricorso era stato sottoscritto dall’avvocato stabilito e da un difensore non iscritto nell’albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori. Entrambi, ha rilevato il Consiglio, erano dunque privi della legittimazione necessaria a proporre l’impugnazione, che è stata dichiarata inammissibile.
La decisione riafferma un principio già consolidato: nelle sedi di giurisdizione speciale, compreso il procedimento disciplinare forense, la rappresentanza tecnica è riservata agli avvocati cassazionisti. Un vincolo che, anche nell’era dell’integrazione europea e della libera circolazione dei professionisti, resta presidio di legalità e corretto svolgimento del contraddittorio.
Un richiamo puntuale, che conferma l’importanza di una difesa tecnicamente qualificata e rispettosa delle regole di rappresentanza, soprattutto in procedimenti che incidono direttamente sull’esercizio della professione.
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