Si è chiuso il percorso di elaborazione dell’autoriforma dell’ordinamento forense. Il tavolo di lavoro promosso dal Consiglio Nazionale Forense, al quale hanno partecipato tutte le componenti della professione — dagli Ordini territoriali alle unioni regionali, dalle associazioni di categoria ai comitati per le pari opportunità — ha definito un articolato disegno di legge composto da 91 articoli, destinato a ridisegnare diversi aspetti centrali dell’attività forense.
Il testo sarà presentato martedì prossimo all’Agorà degli Ordini e delle associazioni e, successivamente, trasmesso alle forze politiche per l’avvio dell’iter parlamentare. L’obiettivo è aggiornare le regole della professione nel rispetto dei principi costituzionali e dell’autonomia dell’Avvocatura.
Tra i punti qualificanti del disegno di legge spicca la revisione del regime delle incompatibilità. La nuova disciplina amplia le possibilità di esercizio della professione, consentendo agli avvocati di assumere incarichi di amministrazione in società di persone e capitali, purché limitati a specifiche attività di gestione patrimoniale o familiare e all’amministrazione di enti pubblici e privati.
Una sezione importante del testo è dedicata alle modalità di esercizio della professione, con una disciplina dettagliata della monocommittenza e della collaborazione continuativa. La norma esclude espressamente la configurazione di un rapporto di lavoro subordinato, definendo invece il rapporto come prestazione d’opera intellettuale. Previsti contratti scritti con indicazione di durata, compenso preferibilmente mensile, periodo di prova e diritto di recesso con preavviso.
Viene rafforzata la disciplina del segreto professionale, qualificato come norma di ordine pubblico e dunque non derogabile, neanche con il consenso del cliente. Una garanzia che mira a tutelare la libertà e la sicurezza della difesa.
Sul piano dei compensi, il disegno di legge introduce la possibilità di pattuire con il cliente onorari legati al raggiungimento degli obiettivi, purché proporzionati all’attività svolta e senza superare il 20% rispetto ai massimali previsti dai parametri vigenti.
La riforma interviene anche sulla formazione obbligatoria, rendendo il tirocinio forense esclusivamente praticabile presso studi legali e subordinandolo alla frequenza obbligatoria delle scuole forensi. Viene inoltre confermata l’eliminazione definitiva della possibilità di esercitare senza aver superato l’esame di abilitazione.
Infine, cambia la durata del mandato degli organi rappresentativi: il Consiglio dell’Ordine e il Consiglio Nazionale Forense resteranno in carica per tre anni, con il limite di tre mandati consecutivi, dopo i quali sarà necessario un intervallo triennale prima di una nuova candidatura.
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