1 Aprile 2025 - Procedura penale

Diritti di copia nel procedimento penale: forfettizzati anche senza fascicolo informatico

Il Ministero della Giustizia chiarisce la nuova modalità di pagamento per i diritti di copia, mantenendo la possibilità di rilascio cartaceo tradizionale in assenza del fascicolo informatico.

Il Ministero della Giustizia ha fornito nuovi chiarimenti in merito ai diritti di copia nel procedimento penale, stabilendo che, anche in mancanza del fascicolo informatico e del relativo applicativo gestionale, i diritti devono essere pagati secondo il regime forfettizzato introdotto dalla Legge di Bilancio 2025. La normativa prevede il pagamento di una cifra fissa, a prescindere dal numero di pagine, per la trasmissione telematica dei duplicati e delle copie informatiche del procedimento penale.

Il chiarimento arriva con una nota del 5 marzo 2025, in risposta a un quesito posto dalla Corte di Appello di Ancona. La Corte aveva chiesto se, nel caso di indisponibilità del fascicolo informatico, i diritti di copia dovessero essere calcolati secondo il tradizionale sistema basato sul numero di pagine, come previsto dagli articoli 267 e 268 del Testo Unico delle Spese di Giustizia (TUSG).

In base alla nuova normativa, che ha introdotto l’articolo 269 bis nel D.P.R. n. 115/2002, il pagamento dei diritti di copia per la trasmissione telematica di documenti può essere effettuato in due modalità: 25 euro per il riversamento su supporti fisici come USB, DVD o CD, e 8 euro per la trasmissione tramite posta elettronica o portali web. Tuttavia, l’indisponibilità del fascicolo informatico ha sollevato dubbi sull’applicazione di queste tariffe.

Il Ministero ha confermato che, nonostante la mancata attuazione completa del processo penale telematico, il diritto forfettizzato deve essere applicato per le richieste di trasmissione telematica della documentazione. Questo principio vale a prescindere dalla disponibilità del fascicolo informatico, alimentato tramite registri e documenti preesistenti.

Nonostante ciò, la nota precisa che resta pienamente consentito, fino alla piena operatività del fascicolo informatico, il rilascio di copia cartacea, per il quale continua a essere applicato il sistema tradizionale di calcolo dei diritti in base al numero di pagine.


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