Redazione 28 Marzo 2025

Cassazione: l’avviso di presa in carico non è un provvedimento, ma può essere impugnato in casi specifici

L’avviso di presa in carico non è un provvedimento amministrativo e, di conseguenza, non è annullabile di per sé. Tuttavia, può essere impugnato in situazioni particolari. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 6589 del 4 dicembre 2024, depositata il 12 marzo 2025, chiarendo i margini di impugnabilità di questo atto informativo nell’ambito del contenzioso tributario.

Un atto informativo, non un provvedimento

La decisione della Suprema Corte si concentra sulla natura dell’avviso di presa in carico, ossia la comunicazione con cui l’Agente della riscossione informa il contribuente della registrazione del debito fiscale. Secondo i giudici, questo avviso non rientra tra gli atti amministrativi previsti dall’art. 19 del D.lgs. 546/1992, che elenca i provvedimenti impugnabili nel processo tributario. Inoltre, non può essere assimilato a un’intimazione di pagamento, poiché privo di forza cogente e di effetti unilaterali sulla posizione giuridica del destinatario.

Una soluzione intermedia: quando è impugnabile?

Richiamando un precedente giurisprudenziale (Cass. n. 21254/2023), la Corte adotta una posizione intermedia: pur non essendo un atto provvedimentale, l’avviso di presa in carico può essere impugnato “solo in caso di mancata notifica dell’atto presupposto e nell’ipotesi di vizi propri”. In altre parole, se il contribuente non ha mai ricevuto la notifica dell’accertamento esecutivo o se l’avviso presenta difetti di legittimità, allora può contestarlo in giudizio.

Il caso specifico: ricorso inammissibile

Nel caso esaminato dalla Cassazione, il contribuente aveva contestato l’avviso di presa in carico sostenendo che fosse impugnabile. Tuttavia, la Corte ha respinto il ricorso perché l’atto contestato era stato preceduto dalla notifica di un’intimazione di pagamento relativa all’atto impositivo sotteso. Inoltre, il ricorrente aveva persino richiesto la rateizzazione del debito, riconoscendo così implicitamente la validità della pretesa tributaria.


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