Redazione 27 Marzo 2025

Indebita percezione di erogazioni pubbliche: la Cassazione chiarisce i confini del reato

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 11969 depositata il 26 marzo 2025, hanno fornito importanti chiarimenti in materia di indebita percezione di erogazioni pubbliche, in particolare per quanto riguarda le agevolazioni previdenziali per i lavoratori in mobilità. La Suprema Corte ha stabilito che il reato, previsto dall’articolo 316-ter del Codice penale, si configura anche nel caso in cui il beneficio venga ottenuto omettendo di comunicare una condizione ostativa. Inoltre, ha precisato che, quando le agevolazioni vengono erogate in modo periodico, il reato deve considerarsi unitario, con consumazione prolungata fino alla percezione dell’ultimo contributo.

Il caso concreto: agevolazioni indebite per oltre 200 lavoratori

La vicenda esaminata riguarda una società che aveva beneficiato di riduzioni contributive per oltre 200 lavoratori in mobilità, ottenendo un risparmio complessivo di circa 3,3 milioni di euro. Tuttavia, i rapporti di lavoro erano stati instaurati e proseguiti all’interno di imprese formalmente diverse, ma in realtà riconducibili a un’unica entità. La società aveva richiesto le agevolazioni nell’ambito del Programma Operativo Regionale (P.O.R.) Puglia 2000-2006, senza fornire adeguata documentazione sul rispetto dei requisiti di legge.

Proprio questa omissione aveva portato l’INPS a ritenere sussistenti i presupposti per l’agevolazione, consentendo alla società di ottenere il beneficio previsto dalla legge 223/1991.

I principi di diritto affermati dalla Cassazione

La Corte ha ribadito che l’indebita percezione di agevolazioni previdenziali si verifica anche nel caso in cui il beneficio venga ottenuto tramite un’omissione, senza necessità di ulteriori condotte fraudolente. Nello specifico, le Sezioni Unite hanno affermato che:

  • Il reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche è integrato dalla mancata comunicazione dell’esistenza di una condizione ostativa prevista dalla legge per l’accesso alle agevolazioni contributive.

  • Quando i benefici vengono erogati in modo periodico, il reato ha natura unitaria e la consumazione si protrae fino alla percezione dell’ultimo contributo.

Il momento consumativo del reato

Nel caso in esame, la Corte ha evidenziato che l’indebita percezione non si è concretizzata solo nel risparmio economico ottenuto, ma fin dal momento in cui la società ha acquisito il diritto alle agevolazioni. L’omissione iniziale ha permesso di ottenere un vantaggio economico non spettante, senza che vi fossero elementi di artificio o raggiro.

L’ultimo atto rilevante, ai fini della consumazione del reato, è stato individuato nella percezione dell’ultimo sgravio contributivo, avvenuta nel dicembre 2008. La società presentava periodicamente richieste di riduzione contributiva attraverso i modelli “DM 10”, il che ha determinato il protrarsi dell’illecito fino all’ultima erogazione.

Implicazioni e rilievo della sentenza

Questa pronuncia delle Sezioni Unite fornisce un’interpretazione chiara dell’articolo 316-ter c.p., confermando che il reato può configurarsi anche in assenza di atti fraudolenti e precisando il momento consumativo nei casi di erogazioni ripetute nel tempo. Il principio affermato avrà un impatto significativo su numerosi procedimenti riguardanti l’accesso indebito a contributi pubblici, delineando con precisione i confini della responsabilità penale in materia.


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