13 Febbraio 2025 - Fisco

Professionisti e rimborsi spese: dal 2025 cosa cambia per il regime fiscale

Nuove regole per il trattamento fiscale dei rimborsi spese per lavoratori autonomi e imprese committenti

Dal 1° gennaio 2025 entra in vigore una riforma che modifica il trattamento fiscale dei rimborsi spese per i professionisti. Con la nuova formulazione dell’articolo 54 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), le somme percepite dai lavoratori autonomi a titolo di rimborso per spese sostenute nell’esecuzione di un incarico – se addebitate analiticamente al committente – non concorreranno più alla formazione del reddito imponibile.

Le novità per i professionisti in regime ordinario

Fino al 2024, le spese rimborsate e addebitate al cliente erano considerate parte degli onorari e, quindi, soggette a tassazione. Con la nuova norma, i rimborsi di trasferta non saranno più classificati come compensi e non saranno soggetti a ritenuta d’acconto. Tuttavia, specularmente, le spese sostenute e poi rimborsate diventeranno indeducibili, salvo alcuni casi particolari, come il mancato pagamento da parte del committente per motivi di insolvenza o prescrizione del credito.

La riforma non incide sul trattamento IVA: i rimborsi continueranno a essere imponibili, a meno che non rientrino nelle spese anticipate per conto del cliente, escluse ex articolo 15 del D.P.R. 633/1972. Inoltre, le spese rimborsate a forfait rimarranno soggette a tassazione come compensi, con la possibilità di dedurre i costi effettivi secondo le regole ordinarie.

Professionisti forfettari: nessun cambiamento

Non è ancora chiaro se la riforma si applichi anche ai professionisti in regime forfetario, poiché il nuovo articolo 54 del TUIR non fa esplicito riferimento alla norma che disciplina il loro trattamento fiscale (articolo 1, comma 64, della Legge 190/2014). Al momento, quindi, i rimborsi spese continuano a costituire compenso imponibile per chi aderisce al regime agevolato.

Nuove regole per le imprese committenti

La riforma tocca anche le imprese che rimborsano spese a professionisti o dipendenti. Con la modifica dell’articolo 95 del TUIR, i rimborsi per vitto, alloggio, viaggi e trasporti saranno deducibili solo se effettuati tramite pagamenti tracciabili, come bonifici bancari o strumenti elettronici riconosciuti dal Decreto Legislativo 241/1997.

Implicazioni pratiche e suggerimenti

Per evitare contestazioni fiscali, è consigliabile che i professionisti specifichino in fattura che le spese sostenute sono state pagate con strumenti tracciabili e alleghino i relativi giustificativi.

Queste modifiche mirano a rendere più trasparente la gestione fiscale dei rimborsi spese, eliminando distorsioni nel calcolo del reddito e introducendo criteri più rigidi per la deducibilità dei costi. Tuttavia, restano alcuni nodi da sciogliere, soprattutto per i forfettari, che potrebbero necessitare di chiarimenti normativi nei prossimi mesi.


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