Il Consiglio Nazionale Forense (CNF) ha fornito nuovi chiarimenti sulla procedura di iscrizione all’elenco speciale per docenti e ricercatori universitari, rispondendo a un quesito del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati (COA) di Forlì-Cesena. Con il parere n. 59/2024, pubblicato il 12 gennaio 2025, il CNF ha confermato che il passaggio dall’Albo ordinario all’elenco speciale può avvenire senza necessità di cancellazione e successiva reiscrizione.
Iscrizione senza soluzione di continuità
Il COA di Forlì-Cesena aveva chiesto se, per l’iscrizione all’elenco speciale, fosse necessaria una cancellazione dall’Albo ordinario seguita da una nuova iscrizione. Il CNF ha chiarito che non è richiesto alcun iter di cancellazione: l’elenco speciale è infatti “annesso” all’Albo, permettendo il passaggio diretto senza interruzioni e garantendo così la continuità dell’iscrizione.
Ricercatori a tempo determinato: chi può iscriversi?
Un altro punto affrontato riguarda i docenti e ricercatori universitari assunti con contratto a tempo determinato. Il CNF ha specificato che possono essere iscritti nell’elenco speciale solo coloro che sono inquadrati formalmente in ruolo e operano a tempo pieno. In questo modo, anche i ricercatori a tempo determinato, purché soddisfino questi requisiti, possono mantenere l’iscrizione nell’Albo degli Avvocati per tutta la durata del contratto.
Il quadro normativo di riferimento
Le indicazioni fornite dal CNF si basano sull’articolo 19 della legge n. 247/2012, che disciplina le eccezioni alle norme sull’incompatibilità. La norma stabilisce che l’esercizio della professione forense è compatibile con l’insegnamento e la ricerca in materie giuridiche presso università e istituzioni pubbliche, purché svolti a tempo pieno e con iscrizione nell’elenco speciale.
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