Con l’entrata in vigore del decreto Irpef-Ires (Dlgs 192/2024), il reddito dei lavoratori autonomi subisce una significativa modifica: viene introdotto il principio di onnicomprensività. Questa novità, inserita nel nuovo articolo 54 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (Tuir), amplia la base imponibile includendo elementi finora esclusi, come indennità di maternità, rimborsi assicurativi e assegni per i notai con basso repertorio.
Un cambiamento di rilievo
In precedenza, il reddito da lavoro autonomo era determinato da un elenco tassativo di componenti reddituali. Ora, invece, la normativa stabilisce che il reddito è dato dalla differenza tra tutte le somme e i valori percepiti nel periodo d’imposta in relazione all’attività professionale e le spese sostenute nello stesso periodo.
L’interpretazione fornita dalla relazione illustrativa al decreto conferma che vengono ora considerati anche elementi che, nel reddito d’impresa, rientrano nelle sopravvenienze attive e passive. Ad esempio, se un professionista paga un risarcimento di 10.000 euro a un cliente, può dedurlo dal reddito. Se l’anno successivo l’assicurazione gli rimborsa 8.000 euro, questi ultimi verranno considerati come sopravvenienza attiva e quindi tassati.
Maternità e assegni tra i nuovi redditi imponibili
Il principio di onnicomprensività allinea il regime dei professionisti a quello dei lavoratori dipendenti, per i quali le indennità di malattia e maternità sono già considerate reddito da lavoro. In pratica, per i professionisti non sarà più necessario far riferimento all’articolo 6 del Tuir per tassare indennità sostitutive di redditi, come quella di maternità: ora tali somme sono direttamente rilevanti per la determinazione del reddito autonomo.
Un altro caso riguarda i notai che percepiscono assegni integrativi a causa di un repertorio insufficiente. Finora, l’amministrazione finanziaria li assimilava ai redditi da lavoro dipendente, ma con l’introduzione del principio di onnicomprensività questi assegni saranno considerati parte del reddito professionale.
Le esclusioni e il caso dei forfettari
Nonostante l’ampliamento della base imponibile, alcune entrate restano escluse dal reddito da lavoro autonomo. Tra queste, gli interessi bancari sui conti correnti e le liberalità ricevute.
Infine, il principio di onnicomprensività non si applica ai professionisti che adottano il regime forfettario. Questi ultimi calcolano il reddito professionale applicando un coefficiente di redditività sui compensi percepiti. Ad esempio, per i forfettari, l’indennità di maternità continua a essere considerata un provento sostitutivo tassato in base all’articolo 6, comma 2, del Tuir, senza rientrare tra i compensi professionali.
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