Con la sentenza n. 4587/2025, la Cassazione penale ha parzialmente accolto il ricorso di un avvocato colpito da una misura interdittiva che aveva fatto credere ai clienti di svolgere normalmente la propria attività. Il legale, pur avendo accettato mandati difensivi per cause civili e penali senza mai dare effettivo seguito alle pratiche, si era visto contestare diversi reati, tra cui truffa, esercizio abusivo della professione, falso e patrocinio infedele.
Tuttavia, la Suprema Corte ha escluso la configurabilità del tentativo di truffa e del patrocinio infedele in specifiche circostanze, dichiarando l’illegittimità della condanna.
Il tentativo di truffa non sussiste se il compenso non è incassato
Uno degli episodi contestati riguardava un mandato ricevuto dall’avvocato per instaurare una causa di risarcimento, mai effettivamente avviata. Il professionista aveva falsamente comunicato al cliente di aver ottenuto un titolo per 10mila euro, versando persino degli acconti per simulare un accordo transattivo, quando in realtà le somme provenivano direttamente dalle sue risorse personali.
I giudici di merito avevano ritenuto che questa condotta integrasse il tentativo di truffa, considerando il profitto ingiusto legato al compenso pattuito, seppur dovuto solo al termine della transazione. La Cassazione, invece, ha escluso la configurabilità del reato, sottolineando che il compenso non era ancora esigibile, né era stato incamerato.
Nessun patrocinio infedele senza attività dinanzi all’autorità giudiziaria
In un altro episodio, l’avvocato era stato condannato per patrocinio infedele e truffa per aver accettato un incarico senza poi avviare l’azione richiesta. Il cliente lo aveva incaricato di impugnare un licenziamento e chiedere il risarcimento danni, ma l’azione non era mai stata promossa.
Secondo la Cassazione, però, il patrocinio infedele presuppone l’effettivo svolgimento di attività davanti all’autorità giudiziaria, anche se non strettamente processuale. Nel caso in esame, poiché il professionista non aveva mai avviato la causa civile, il reato non poteva essere contestato.
La sentenza chiarisce quindi i confini della responsabilità penale degli avvocati in situazioni di inadempimento professionale, distinguendo tra omissioni gravi e condotte penalmente rilevanti.
Iscriviti al canale Telegram di Servicematica
Notizie, aggiornamenti ed interruzioni. Tutto in tempo reale.
LEGGI ANCHE
Fase 2 e privacy: il trattamento dei dati personali in studi e aziende
Se si pensa alla Fase 2 in relazione a privacy e trattamento dei dati personali si potrebbe credere che la questione riguardi solo Immuni, la…
Avvocato e pubblico dipendente: nessuna compatibilità
Secondo l’articolo 98 della Costituzione, i dipendenti pubblici sono al servizio esclusivo della Nazione. Questo è quanto stabilito nei giorni scorsi dalla Corte di Cassazione,…
Tenta il raggiro dell’amministrata: sospensione di due anni per l’avvocato Ads
Sospeso per due anni un avvocato amministratore di sostegno. L’avvocato, infatti, si fa autorizzare per conto dell’amministrata con malattia di Alzheimer l’acquisto di un box…
