Redazione 7 Febbraio 2025

Cassazione: niente patrocinio infedele senza attività dinanzi all’autorità giudiziaria

Con la sentenza n. 4587/2025, la Cassazione penale ha parzialmente accolto il ricorso di un avvocato colpito da una misura interdittiva che aveva fatto credere ai clienti di svolgere normalmente la propria attività. Il legale, pur avendo accettato mandati difensivi per cause civili e penali senza mai dare effettivo seguito alle pratiche, si era visto contestare diversi reati, tra cui truffa, esercizio abusivo della professione, falso e patrocinio infedele.

Tuttavia, la Suprema Corte ha escluso la configurabilità del tentativo di truffa e del patrocinio infedele in specifiche circostanze, dichiarando l’illegittimità della condanna.

Il tentativo di truffa non sussiste se il compenso non è incassato

Uno degli episodi contestati riguardava un mandato ricevuto dall’avvocato per instaurare una causa di risarcimento, mai effettivamente avviata. Il professionista aveva falsamente comunicato al cliente di aver ottenuto un titolo per 10mila euro, versando persino degli acconti per simulare un accordo transattivo, quando in realtà le somme provenivano direttamente dalle sue risorse personali.

I giudici di merito avevano ritenuto che questa condotta integrasse il tentativo di truffa, considerando il profitto ingiusto legato al compenso pattuito, seppur dovuto solo al termine della transazione. La Cassazione, invece, ha escluso la configurabilità del reato, sottolineando che il compenso non era ancora esigibile, né era stato incamerato.

Nessun patrocinio infedele senza attività dinanzi all’autorità giudiziaria

In un altro episodio, l’avvocato era stato condannato per patrocinio infedele e truffa per aver accettato un incarico senza poi avviare l’azione richiesta. Il cliente lo aveva incaricato di impugnare un licenziamento e chiedere il risarcimento danni, ma l’azione non era mai stata promossa.

Secondo la Cassazione, però, il patrocinio infedele presuppone l’effettivo svolgimento di attività davanti all’autorità giudiziaria, anche se non strettamente processuale. Nel caso in esame, poiché il professionista non aveva mai avviato la causa civile, il reato non poteva essere contestato.

La sentenza chiarisce quindi i confini della responsabilità penale degli avvocati in situazioni di inadempimento professionale, distinguendo tra omissioni gravi e condotte penalmente rilevanti.


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