Redazione 28 Gennaio 2025

Firma digitale per elettori con disabilità: il sì della Consulta apre la strada alla piattaforma online

La Corte costituzionale ha dichiarato illegittimi gli articoli di legge che impedivano agli elettori con disabilità di utilizzare la firma digitale per sottoscrivere liste elettorali. Con la sentenza n. 3, depositata ieri, la Consulta ha accolto il ricorso dell’Associazione Luca Coscioni, riconoscendo che l’ordinamento giuridico non può trasformare in “inabile” chi, con adeguati strumenti tecnologici, sarebbe in grado di esercitare pienamente i propri diritti politici.

Secondo la Corte, è superata la preclusione all’uso della firma digitale, risalente a un’epoca in cui questa tecnologia non esisteva. «Impedire a un elettore con disabilità di utilizzare modalità elettroniche rappresenta un aggravio non necessario né proporzionato», si legge nella sentenza. La Consulta invita quindi il Governo ad aggiornare la normativa e a garantire l’accesso alla piattaforma online per la presentazione delle liste elettorali.

Il caso Gentili e il ricorso alla Consulta

La questione è nata dal ricorso di Carlo Gentili, affetto da SLA e impossibilitato a firmare autograficamente. Nel 2024, in occasione delle elezioni regionali del Lazio, Gentili aveva tentato di presentare la lista Referendum e Democrazia utilizzando la firma digitale, ma la normativa vigente lo aveva impedito. Assistito dall’Associazione Luca Coscioni e dagli avvocati Giuliano Fonderico, Filomena Gallo e Marilisa D’Amico, Gentili aveva portato la questione al Tribunale di Civitavecchia, che a sua volta aveva rimesso gli atti alla Consulta.

La Corte ha così riconosciuto che il quadro normativo attuale limita la piena partecipazione alla vita politica per le persone con disabilità. La firma digitale, già utilizzata in molti ambiti, può e deve essere ammessa anche per la sottoscrizione delle liste elettorali.

Un passo avanti per i diritti

L’Associazione Luca Coscioni ha accolto con soddisfazione la sentenza, sottolineando l’importanza di rimuovere le barriere che ostacolano la partecipazione politica. «La tecnologia deve essere un alleato per l’inclusione, non un ulteriore ostacolo», ha dichiarato Marco Gentili, Co-presidente dell’associazione. Ora si attende che il Governo intervenga per adeguare la normativa e rendere effettiva questa conquista di diritti per tutti i cittadini.


LEGGI ANCHE

Prescrizione disciplinare per gli avvocati: il limite resta 7 anni e mezzo

Le Sezioni Unite annullano una sospensione: oltre il termine massimo, l'azione non è più valida

Cassazione: ricorso improcedibile senza copia notificata della sentenza

Se l'impugnazione è proposta contro una sentenza notificata, il ricorrente è tenuto a depositare la relata di notifica o, in caso di notifica a mezzo…

Diffamazione via Messenger: quando la Cassazione esclude il reato per mancanza di dolo

La Corte di Cassazione ha stabilito che l’invio di messaggi diffamatori su Messenger non integra il delitto di diffamazione in assenza di dolo.

TORNA ALLE NOTIZIE

Iso 27017
Iso 27018
Iso 9001
Iso 27001
Iso 27003
Acn
RDP DPO
CSA STAR Registry
PPPAS
Microsoft
Apple
vmvare
Linux
veeam
0
    Prodotti nel carrello
    Il tuo carrello è vuoto