L’uso di un immobile come portineria condominiale non è eterno. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 29199 del 12 novembre 2024, ha stabilito che chi acquista un locale adibito ad alloggio del portiere da un privato può destinarlo a un uso diverso, intimando lo sfratto per finita locazione al condominio.
Secondo i giudici della Terza Sezione Civile, il vincolo di destinazione perpetua non rientra nelle obbligazioni “propter rem” e non lega il nuovo proprietario a tale utilizzo. La decisione ribadisce che la destinazione d’uso non può essere imposta in eterno, garantendo così maggiore flessibilità per i nuovi acquirenti.
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