La Commissione europea ha sanzionato Meta con una multa di 797,72 milioni di € per aver violato le norme antitrust dell’UE collegando il suo servizio di annunci classificati online, Facebook Marketplace, con il suo social network personale, Facebook, e imponendo condizioni di transazione non eque ad altri fornitori di servizi di annunci online.
Dall’indagine della Commissione è emerso che Meta è dominante nel mercato dei social network personali, grande almeno quanto lo Spazio economico europeo (SEE), e anche nei mercati nazionali della pubblicità online sui social media. In particolare, la Commissione ha constatato che Meta ha abusato delle sue posizioni dominanti violando l’articolo 102 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE). Ha collegato infatti Facebook Marketplace, il servizio di annunci classificati online, con il social network personale Facebook, e ha imposto unilateralmente condizioni di transazione non eque ad altri fornitori di servizi di annunci pubblicitari online che pubblicizzano sulle piattaforme di Meta, in particolare sui suoi popolarissimi social network Facebook e Instagram.
La Commissione ha ordinato a Meta di porre fine a detta condotta e di astenersi dal ripetere l’infrazione o dall’adottare pratiche con oggetto o effetto analogo in futuro.
Iscriviti al canale Telegram di Servicematica
Notizie, aggiornamenti ed interruzioni. Tutto in tempo reale.
LEGGI ANCHE

Crisi del praticantato avvocati: troppi costi e precarietà, un futuro incerto
Dall’entusiasmo dell’Università al limbo del praticantato: sempre meno aspiranti avvocati in Toscana. L’edizione toscana de La Repubblica di oggi, 5 marzo, fotografa un trend preoccupante:…

Triplicati i siti che pubblicano fake news con l’Intelligenza Artificiale
NewsGuard, l’agenzia americana che si occupa di monitorare gli organi di stampa e che pubblica dei report periodici sulla loro affidabilità ha di recente fatto…

Inviare un messaggio diffamatorio a più PEC: no all’aggravante della diffusione su internet
Inviare una PEC, anche a più di un destinatario, non costituisce l’aggravante dal terzo comma dell’art. 595 c.p., che punisce la diffamazione. La norma prevedeva…