La Corte di Cassazione ha chiarito che una sentenza che definisce il giudizio, anche solo in parte e non ancora definitiva, è soggetta a tassazione immediata secondo l’articolo 37, comma 1, del Dpr n. 131 del 1986. Pertanto, l’Ufficio del registro può legittimamente emettere l’avviso di liquidazione dell’imposta, che può essere contestato per eventuali vizi dell’atto, del procedimento o dei presupposti.
La riforma della sentenza nei successivi gradi di giudizio non modifica l’obbligo di pagamento stabilito dall’avviso di liquidazione. Eventuali rimborsi o conguagli potranno essere richiesti tramite un titolo autonomo e separato. Questo principio è stato ribadito nell’ordinanza n. 27519 della Cassazione, sezione V, del 23 ottobre 2024, presieduta da Giacomo Maria Stalla.
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