Redazione 2 Ottobre 2024

Titolare effettivo: nessuna sanzione per i curatori in caso di omissione dei dati

Un documento del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti (Cndcec) chiarisce che i curatori fallimentari non saranno soggetti a sanzioni se non comunicano i dati del titolare effettivo nelle società in liquidazione giudiziale. La comunicazione dei dati del titolare effettivo resta comunque obbligatoria per gli Enti del Terzo Settore (Ets) dotati di personalità giuridica, così come per le Associazioni sportive dilettantistiche (Asd) personalificate.

Le indicazioni del Cndcec sul titolare effettivo

Il documento, intitolato “Individuazione del Titolare effettivo nelle società e negli enti di diritto privato”, fornisce una serie di chiarimenti importanti su questa delicata materia. In particolare, sottolinea che, in caso di società sottoposte a liquidazione giudiziale, i curatori fallimentari non saranno sanzionati per eventuali omissioni nella comunicazione dei dati relativi al titolare effettivo, un tema spesso causa di incertezze interpretative.

Titolare effettivo negli enti del Terzo Settore e nelle Asd

Il documento chiarisce inoltre che la comunicazione del titolare effettivo è obbligatoria anche per gli Enti del Terzo Settore che possiedono personalità giuridica. Stesso obbligo si applica per le Associazioni sportive dilettantistiche personalificate. Si precisa, infine, che la titolarità effettiva può essere congiunta quando il controllo di una società è detenuto da più persone fisiche con partecipazioni rilevanti.


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