Una vicenda incredibile ha avuto il suo epilogo in aula: Luigi Giuliani, un rapinatore che nel 2014 aveva tentato di sottrarre un Rolex durante una rapina a mano armata, si è visto respingere la sua richiesta di risarcimento per i danni subiti. Giuliani, infatti, aveva subito la frattura del femore durante il tentativo di rapina, avvenuto in un garage di via Amendola a Bari. A seguito dell’incidente, ha tentato di ottenere un risarcimento dalle sue stesse vittime.
Il Tribunale civile di Bari ha però rigettato la domanda di Giuliani, stabilendo che le ferite riportate dal rapinatore furono conseguenza di una legittima difesa da parte delle persone che cercava di derubare. Secondo la ricostruzione dei fatti, Giuliani, insieme a un complice, si era introdotto nel garage per rubare il prezioso orologio. Tuttavia, durante il confronto, era stato investito dai proprietari del locale, che stavano cercando di difendersi dalla minaccia.
Il giudice ha sentenziato che l’azione delle vittime era giustificata dalla necessità di proteggere sé stessi e i propri beni, e pertanto non possono essere ritenuti responsabili delle ferite subite dal rapinatore. “Si è trattato di legittima difesa”, ha dichiarato il magistrato, sottolineando come la legge tuteli chi si trova in una situazione di pericolo imminente.
Non solo Giuliani non otterrà il risarcimento richiesto, ma è stato anche condannato a pagare le spese legali del processo.
Iscriviti al canale Telegram di Servicematica
Notizie, aggiornamenti ed interruzioni. Tutto in tempo reale.
LEGGI ANCHE
Tagli ai controlli e meno responsabilità: la riforma della Corte dei conti fa discutere
I giudici contabili denunciano: "Uno scudo per i politici". Le opposizioni parlano di via libera agli sprechi.
Pratica forense: diritto al riconoscimento del tirocinio dopo la cancellazione dall’albo
Se un avvocato praticante decide di cancellarsi dall’albo al termine della pratica forense avrà comunque il diritto a vedere riconosciuto il suo tirocinio, nonostante non…
Fattura elettronica: panoramica delle nuove specifiche tecniche
Dallo scorso 1 gennaio 2021 l’emissione della fattura elettronica deve seguire le nuove specifiche tecniche (versione 1.6.2) indicate dai provvedimenti n. 99922 del 28 febbraio…
