Redazione 16 Agosto 2024

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Violazioni tributarie, sempre dovute anche senza la dimostrazione del dolo

Le sanzioni per violazioni tributarie restano dovute anche senza dimostrazione di dolo o colpa da parte del contribuente. Lo ha confermato la Sezione Tributaria della Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 21546 del 31 luglio, ribadendo il principio di presunzione della colpa stabilito dall’articolo 5 del dlgs 472/1997. Secondo i giudici, basta che la condotta sia cosciente e volontaria, senza necessità di provare un intento fraudolento o evasivo da parte del contribuente.

Nonostante questo principio resti invariato, il sistema sanzionatorio è stato recentemente riformato con il dlgs 87/2024, che ha introdotto novità importanti, rendendo le sanzioni più proporzionate ed eque. In attuazione della legge delega di riforma fiscale (n. 111/2023), il nuovo decreto mira ad allineare il regime sanzionatorio italiano a quello degli altri Paesi europei, con l’obiettivo di favorire l’attrazione di capitali e imprese estere.

Tra le modifiche più significative, vi è l’introduzione del principio di proporzionalità, che ora condiziona l’applicazione delle sanzioni tributarie. L’articolo 3 del dlgs 472 è stato aggiornato con un nuovo comma che richiede che le sanzioni siano proporzionate alla gravità della violazione, recependo le indicazioni della giurisprudenza. Questo include la valutazione di elementi come l’abbassamento dei limiti di compensazione dei crediti e nuove direttive legislative.

L’articolo 6 è stato modificato per rafforzare il concetto di non punibilità per violazioni che non danneggiano concretamente il fisco o l’attività di controllo. Inoltre, il nuovo comma 5-ter prevede che il contribuente non venga sanzionato se, entro sei mesi, si adegua alle indicazioni dell’Amministrazione finanziaria, correggendo eventuali errori dovuti a incertezze normative.

Infine, l’articolo 7 introduce il criterio di proporzionalità nella determinazione delle sanzioni, confermando che ogni pena deve essere calibrata in base alla gravità della violazione, in linea con il principio di proporzionalità delineato dall’articolo 3. Questi interventi rappresentano un passo verso un sistema sanzionatorio più equilibrato e meno punitivo.


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