La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 18390/2024, ha stabilito che il recupero delle ore di mancato riposo non deve essere frazionato, ma deve avvenire in modo continuativo o essere cumulabile con i riposi giornalieri e/o settimanali previsti. Richiamando la normativa europea, i giudici hanno sottolineato che, in caso di mancato godimento del giorno libero, il riposo compensativo deve essere tempestivo e attiguo ad altri periodi di riposo. Qualsiasi frazionamento violerebbe le finalità dell’istituto del riposo compensativo, portando a un danno per il lavoratore dovuto a usura psico-fisica.
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