La Suprema Corte chiarisce che la copia informatica della cartella di pagamento, originariamente cartacea, non deve necessariamente essere firmata digitalmente per la sua valida notifica via PEC.
Roma, 12 luglio 2024 – Non è necessaria la firma digitale per la notifica via PEC della copia informatica della cartella di pagamento, anche se il file allegato ha estensione .pdf anziché .p7m. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 18387 del 5 luglio 2024.
La vicenda. La società Delta S.r.l. aveva impugnato sette cartelle esattoriali relative a tributi non versati e due comunicazioni di iscrizione ipotecaria. La società lamentava la nullità delle notifiche per mancanza di attestazione di conformità della copia informatica all’originale e di firma digitale.
Le decisioni dei giudici di merito. La Commissione Tributaria Provinciale (CTP) di Napoli aveva accolto il ricorso della società, mentre la Commissione Tributaria Regionale (CTR) della Campania aveva accolto parzialmente i ricorsi dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, ritenendo nulla la notifica delle cartelle via PEC con file .pdf anziché .p7m.
La pronuncia della Cassazione. La Suprema Corte ha cassato la sentenza della CTR, rilevando che non esiste alcuna norma che impone la firma digitale per la notifica via PEC della copia informatica della cartella di pagamento. Secondo la Cassazione, è sufficiente che il file PDF sia una copia conforme dell’originale cartaceo.
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