Il Consiglio Nazionale Forense stabilisce che la mancata o tardiva restituzione dei documenti al cliente da parte dell’avvocato costituisce sempre un illecito disciplinare, anche se il cliente non ha subito alcun danno concreto.
La sentenza n. 92 del 27 marzo 2024 ha confermato che l’articolo 33 del Codice Deontologico Forense impone all’avvocato l’obbligo di restituire “senza ritardo” la documentazione ricevuta dal cliente per l’espletamento del mandato, su semplice richiesta. Questo obbligo non dipende dal fatto che il cliente abbia subito un danno a causa del ritardo.
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Nel caso in questione, l’avvocato aveva restituito la documentazione al cliente con colpevole ritardo. Il Consiglio Nazionale Forense ha ritenuto che questo comportamento costituisse una violazione disciplinare, anche se il cliente non aveva dimostrato di aver subito un pregiudizio concreto.
La sentenza sottolinea che la violazione dell’obbligo di restituzione dei documenti da parte dell’avvocato lede il rapporto di fiducia tra professionista e cliente e mina la corretta amministrazione della giustizia.