Il divieto relativo all’iscrizione in più albi circondariali, così come stabilito dall’art. 17 legge 247/2012, non può applicarsi all’iscrizione contemporanea in più elenchi dei curatori speciali del minore. Questo è quanto stabilito dal CNF con sentenza n. 87/2024.
Nello specifico, il caso trattava di un avvocato iscritto nell’elenco del COA di appartenenza, che aveva chiesto di iscriversi in un elenco di un altro COA, nel quale aveva domicilio professionale. Tuttavia, il COA aveva rigettato la domanda, poiché non è consentita l’iscrizione contemporanea in più elenchi.
Iscriviti al canale Telegram di Servicematica
Notizie, aggiornamenti ed interruzioni. Tutto in tempo reale.
Il CNF specifica, invece, che, in relazione all’iscrizione nell’elenco dei curatori speciali dei minori non ci sono vincoli territoriali, poiché si andrebbe ad ostacolare «il libero esercizio della professione sull’intero territorio nazionale», minando «in modo illogico ed irrazionale, la par condicio nell’aspirare ad assumere determinati incarichi professionale anche partecipando ad eventuali elenchi previsti e disciplinati in via regolamentare presso Ordini diversi da quello di effettiva iscrizione».
LEGGI ANCHE:
Osservatorio Carcere UCPI: “Carceri presentati come Grand Hotel, basta disinformazione”