L’Unione delle Camere Penali Italiane (UCPI) ha ottenuto un importante riconoscimento dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU) nel caso “Cavallotti e riuniti vs Italia”. La Corte ha infatti autorizzato l’UCPI a intervenire come terza parte nel procedimento, che riguarda la possibile violazione degli articoli 6 § 1, 7 e 1 del Protocollo 1 della CEDU in materia di misure di prevenzione, sia personali che reali.
Si tratta di un caso pilota che riguarda una materia, quella della prevenzione, su cui l’UCPI ha da tempo denunciato i contrasti con i principi costituzionali e convenzionali di presunzione di innocenza, diritto di difesa, giusto processo e protezione della proprietà privata.
L’invito della Corte EDU rappresenta un importante riconoscimento del ruolo dell’UCPI quale soggetto qualificato a fornire un contributo al processo decisionale della Corte di Strasburgo.
Iscriviti al canale Telegram di Servicematica
Notizie, aggiornamenti ed interruzioni. Tutto in tempo reale.
L’intervento dell’UCPI
Nel caso “Cavallotti e riuniti vs Italia”, l’UCPI ha depositato osservazioni scritte per coadiuvare la Corte EDU nell’adozione della sua decisione. Le osservazioni si concentrano su tre quesiti principali:
- Se l’applicazione della confisca, in assenza di un accertamento formale di colpevolezza e dopo l’assoluzione degli interessati dall’accusa di associazione mafiosa, integri una violazione della presunzione di innocenza.
- Se la confisca di prevenzione debba essere considerata una “sanzione penale” ai sensi dell’articolo 7 della CEDU e, in caso affermativo, se vi sia stata una violazione dell’articolo 7 in ragione dell’assoluzione nel processo penale.
- Se la confisca di prevenzione sia compatibile con l’articolo 1 del Protocollo addizionale alla CEDU e se l’interferenza nel diritto di proprietà risulti fondata su una base legale sufficientemente precisa e rispettosa del parametro della prevedibilità, oltre che necessaria e proporzionata.
Le argomentazioni dell’UCPI
L’UCPI sostiene che l’applicazione della confisca di prevenzione in assenza di un accertamento formale di colpevolezza viola la presunzione di innocenza. Sostiene inoltre che la confisca di prevenzione ha natura marcatamente sanzionatoria e rientra a pieno titolo nelle nozioni autonome di materia penale e di pena. Di conseguenza, l’UCPI ritiene che la confisca di prevenzione applicata agli imputati assolti nel processo penale abbia violato l’articolo 7 della CEDU.
L’UCPI critica inoltre il meccanismo applicativo della confisca di prevenzione, che prevede una inversione dell’onere della prova a carico dell’interessato. Sostiene inoltre che il procedimento applicativo delle misure di prevenzione non risponde agli standard minimi del giusto processo.
LEGGI ANCHE:
Rapina impropria: la Consulta dichiara incostituzionale la pena fissa per fatti di lieve entità
Avvocati e coworking: il futuro è flessibile e collaborativo