Valutare la credibilità della testimonianza di un cittadino straniero è un aspetto fondamentale dei procedimenti di immigrazione e di altre questioni legali che coinvolgono persone non cittadine. Questa valutazione ricade sotto la competenza del giudice di merito, che deve valutare attentamente la coerenza e la plausibilità delle dichiarazioni del richiedente.
- Quadro giuridico
La valutazione della credibilità è guidata dall’articolo 3, comma 5, lettera c) del decreto legislativo n. 251 del 2007. Questa disposizione impone al giudice di considerare i seguenti fattori:
Coerenza interna: Le dichiarazioni del richiedente devono essere coerenti tra loro e con qualsiasi altra prova rilevante.
Coerenza esterna: Le dichiarazioni del richiedente devono essere coerenti con fatti e circostanze accertati.
Plausibilità: Le dichiarazioni del richiedente devono essere credibili e verosimili alla luce delle circostanze.
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- Revisione da parte della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, la più alta corte d’appello italiana, può riesaminare la valutazione della credibilità del giudice di primo grado solo in casi limitati. I motivi di revisione sono delineati dall’articolo 360, comma 1, n. 5 del codice di procedura civile italiano:
Omissione di esame di un fatto decisivo: Il tribunale non ha tenuto conto di un fatto cruciale per la decisione e contestato dalle parti.
Mancanza assoluta di motivazione: La motivazione della sentenza è completamente assente o inesistente.
Motivazione apparente: La motivazione della sentenza è superficiale o pretestuosa.
Motivazione perplessa e oggettivamente incomprensibile: Il ragionamento della corte è illogico e impossibile da comprendere.
- Limiti della revisione
È importante sottolineare che la Corte di Cassazione non può riesaminare la mera insufficienza della motivazione del giudice. Inoltre, la corte non può prendere in considerazione interpretazioni alternative delle dichiarazioni del richiedente, poiché ciò violerebbe la competenza esclusiva del giudice di primo grado di valutare la credibilità.
(Corte Suprema di Cassazione – Sezione Prima Civile – Ordinanza n. 13049 del 13 maggio 2024)
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