La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza 12449/2024, ha fatto chiarezza sull’applicazione degli interessi legali e degli interessi moratori.
Differenza tra interessi legali e interessi moratori:
Interessi legali: sono la misura minima di interessi stabilita dalla legge che un debitore deve al creditore in caso di ritardo nel pagamento di una somma di denaro.
Interessi moratori: sono interessi aggiuntivi rispetto agli interessi legali, che scattano quando il debitore è in mora, ovvero è in ritardo nel pagamento a causa di un suo inadempimento. L’applicazione di questi interessi richiede solitamente una specifica clausola contrattuale o una disposizione di legge.
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La sentenza chiarisce che:
L’applicazione degli interessi moratori prevista dall’articolo 1284, comma 4, del codice civile non avviene automaticamente come conseguenza dell’applicazione degli interessi legali. Occorre invece una valutazione da parte del giudice che tenga conto delle specifiche circostanze del caso.
Il giudice deve accertare diversi elementi, come la natura dell’obbligazione (contrattuale, extracontrattuale, di lavoro, alimentare, ecc.), la presenza di un accordo valido sull’ammontare degli interessi e la data di inizio dalla quale calcolarli.
Una semplice sentenza che condanni il debitore al pagamento degli “interessi legali” non è sufficiente per riconoscere il diritto agli interessi moratori. Di conseguenza, il creditore non può procedere all’esecuzione forzata per ottenere gli interessi moratori.
Se il creditore vuole ottenere gli interessi moratori, deve richiederli esplicitamente nelle conclusioni rassegnate in giudizio. Inoltre, se la sentenza non riconosce tale diritto, il creditore può impugnare la sentenza stessa.
Questa sentenza sottolinea l’importanza di prestare attenzione ai dettagli specifici di ogni caso per stabilire se si possano applicare gli interessi moratori. I creditori devono assicurarsi di aver richiesto e motivato correttamente la loro pretesa agli interessi moratori per poterne ottenere il riconoscimento.
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