Nella valutazione del numero dei mandati dei Consiglieri dell’Ordine, si deve tener conto anche della consiliatura non terminata per le dimissioni, motivate da ragioni personali, presentate dal Consigliere stesso, così come della durata della Consiliatura inferiore ai due anni, la quale dunque non vale come interruzione.
È il principio cardine fissato dalla importante ordinanza delle Sezioni Unite Civili della Cassazione, la 9755/2024, depositata nei giorni scorsi, che nella fattispecie riguarda anche alcuni Consiglieri del nostro COA e il ricorso presentato avverso la sentenza n. 64/2023 del Consiglio Nazionale Forense del 26/04/2023.
Iscriviti al canale Telegram di Servicematica
Notizie, aggiornamenti ed interruzioni. Tutto in tempo reale.
Scrivono i Giudici che della nozione di mandato va data una lettura in chiave oggettiva , “in quanto funzionale alla compiuta realizzazione delle finalità sottese al divieto di terzo mandato consecutivo, come sopra evidenziate; dal che consegue la necessità di ribadire l’irrilevanza delle dimissioni volontarie presentate dal consigliere, in quanto non idonee a elidere il fatto che lo stesso abbia ricevuto il mandato per l’intera consiliatura; mandato che va quindi parametrato alla durata (oggettiva) della consiliatura, a prescindere dalla sua minor durata soggettiva, dipesa dalla volontà dell’interessato”.
Nell’accogliere il ricorso, gli Ermellini rimettono gli atti al CNF perché si pronunci in tal senso sul caso. “Per conto nostro, non possiamo che accogliere con consueto rispetto la pronuncia della Suprema Corte che ha confermato la legittimità della decisione della Commissione elettorale nominata dal Coa di Roma. – il commento del Presidente dell’Ordine Paolo Nesta – Attendiamo dunque che il CNF faccia proprie nella sua rinnovanda pronuncia le stringenti valutazioni delle Sezioni Unite Civili. Argomentazioni tali che non mi sento di escludere che i Colleghi Consiglieri interessati, anticipando i tempi, possano trarne le doverose conclusioni”.
LEGGI ANCHE:
Andrea Mirenda: no al Tribunale della Pedemontana, sì a Corte d’Appello e DDA a Verona