La modifica apportata all’art. 187 del Codice della Strada ha abolito la necessità di accertamento dello stato di alterazione psico-fisica del conducente. Secondo la modifica, la condotta illecita avverrà «dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope».
Questo porta ad alcune criticità non indifferenti. La tipologia e il numero di sostanze sotto la lente, infatti, sono tantissime, e sono sia illegali che prescrivibili legalmente, come medicinali a base di morfina, benzodiazepine, sostanze analgesiche oppiacee, barbiturici e medicinali a base di cannabis di origine vegetale.
La loro rilevabilità nei liquidi biologici, come la saliva, potrebbe avvenire anche a distanza di giorni dal momento della loro assunzione, ovvero quando sono terminati gli effetti sperimentati dalla persona.
In particolar modo, i dubbi si concentrano sull’assunzione di farmaci psicoattivi. Inoltre, si rileva che il Ddl stesso va a modificare il Codice penale agli articoli 589-bis (omicidio stradale) e 590-bis (lesioni personali stradali).
Affinché si configurino tali reati, è necessario verificare lo stato di «alterazione psico-fisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope». Esiste, dunque, una discrepanza a livello di verifica della condotta censurata tra Codice Penale e Codice della Strada.
Problematiche e dubbi a livello interpretativo saranno argomento di discussione in ambito giudiziario, giuridico, sanitario, e non solo.
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