Modifiche agli articoli 240, 640 e 640-quater del codice penale in materia di truffa nelle vendite per via telematica: una proposta di legge avanzata da alcuni deputati di FdI composta di un solo articolo, per modificare il codice penale ed estendere la truffa anche al mondo online, affinché avvenga la confisca degli strumenti informatici dei truffatori. L’iniziativa è sostenuta anche da Consumerismo No Profit, l’associazione dei consumatori.
Nella truffa informatica si attua un’operazione ingannevole nei confronti degli utenti, affinché questi versino denaro, forniscano informazioni personali o dati bancari.
Ci sono varie modalità di raggiro, e le vittime, spesso vengono ingannate con siti fake, contenenti link altrettanto fake che portano gli utenti a rivelare le proprie informazioni.
Leggiamo nell’introduzione della proposta: «La presente proposta di legge prende spunto dal dato oggettivo della costante crescita delle truffe on line conseguente all’esponenziale aumento delle vendite di prodotti mediante utilizzo di siti internet e risponde all’esigenza di munire il diritto penale di adeguati strumenti repressivi: in particolare non vi è una specifica previsione normativa che contempli tale forma di truffa e non vi sono strumenti repressivi che possano costituire un ragionevole deterrente».
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Si propone «la confisca obbligatoria» di tutti gli strumenti informatici che possiede l’autore della truffa, come smartphone, pc e tablet. È prevista anche un «aggravante specifica» per quelle truffe che avvengono con la vendita di prodotti mediante siti e piattaforme informatiche, poiché la mancanza di contatto diretto permette al potenziale truffatore di nascondere la sua identità. Il compratore, inoltre, non riesce ad effettuare un adeguato controllo preventivo.
Nella proposta di legge, queste tipologie di reati saranno perseguibili a querela di parte. Viene introdotta anche la «confisca anche per equivalente» del profitto del reato, che attualmente viene applicato soltanto per alcune tipologie di reati, escludendo però la truffa (art. 332-ter del codice penale).
«L’estensione di tale forma di confisca quantomeno alle truffe realizzate con le vendite online appare quanto mai opportuna atteso che la confisca diretta della somma che costituisce il guadagno realizzato mediante tali reati risulta quasi sempre impossibile, mentre la confisca per equivalente consente di aggredire qualunque bene di proprietà del reo che abbia un valore equivalente all’indebito profitto che ha realizzato. Da tenere presente, infine, che prevedere la confisca, anche quella per equivalente, significare consentire, anche nel corso delle indagini preliminare, il sequestro dei beni che possono esserne oggetto».
Il fenomeno «delle truffe online è in continua crescita e a confermarlo sono gli ultimi dati della Polizia postale che sottolineano come dal 2018, in cui si sono registrati 3.476 casi, al 2022 gli episodi di truffa attraverso la rete internet sono quasi raddoppiati, arrivando a 5.908. Nel corso degli anni, i truffatori on line si sono anche “evoluti” rendendosi capaci di sottrarre somme di denaro sempre più alte: si è passati da 5,5 milioni di euro sottratti nel 2018 a ben 36,5 milioni di euro nel 2022».
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