Censura o avvertimento per l’avvocato che non rispetta le disposizioni in materia di equo compenso (legge n.49 del 21 aprile 2023). Il CNF ha lanciato la consultazione online con gli altri Consigli territoriali dell’Ordine per modificare il codice deontologico forense, passaggio imposto dalla riforma.
La sanzione più severa scatta nel momento in cui il legale decide di accettare dei compensi inferiori rispetto a quella stabiliti dai parametri forensi, mentre quella minima avviene nel caso di trasgressione degli obblighi di comunicazione.
Leggiamo nella relazione di accompagnamento: «Il professionista che accetta un compenso iniquo è già in qualche modo vittima di un cliente “forte” e non andrebbe ulteriormente vessato da obblighi e/o sanzioni».
Questa nuova norma verrà inserita nella parte del Codice Deontologico Forense che va a disciplinare i rapporti con l’assistito. La censura riguarderà l’avvocato che preventiva o concorda un compenso considerato non proporzionale alla propria prestazione professionale e non conforme ai parametri forensi.
Iscriviti al canale Telegram di Servicematica
Notizie, aggiornamenti ed interruzioni. Tutto in tempo reale.
La sanzione minima dell’avvertimento è prevista nel momento in cui l’avvocato predispone il contratto, la convenzione o qualsiasi altra forma di accordo con il cliente, senza avvisare che il compenso dovrà rispettare «i criteri stabiliti dalle disposizioni vigenti in materia».
Leggiamo nella nota del CNF: «L’autonomia deontologica è stata declinata a rime praticamente obbligate». Sarà il legislatore a disporre l’adeguamento dei codici deontologici degli avvocati e degli altri professionisti, al fine di «assicurare l’effettività delle misure adottate anche grazie alla leva del rilievo disciplinare delle condotte improprie».
La stessa nuova fonte statale prefigura la pattuizione o l’accettazione dei compensi al di sotto dei parametri, con la relativa violazione dell’obbligo di comunicazione. Osserva il CNF: «L’argomento del rilievo disciplinare ben può essere utilizzato dall’avvocato nelle trattative con i clienti “forti” per sottrarsi alle pressioni più spinte ed ottenere magari condizioni contrattuali più vantaggiose».
Effettivamente, «non prevedere rilievo disciplinare per i contegni illeciti avrebbe rischiato di minare la effettiva precettività delle norme». A metà del mese di gennaio si concluderanno le consultazioni con i Coa.
LEGGI ANCHE:
Cassa Forense, Contributo integrativo minimo: pagamento anche con F24
Cassazione: non è possibile rinunciare al gratuito patrocinio