L’esenzione dall’IRAP
Grazie alla Legge di Bilancio 2022, il Governo ha deciso di eliminare l’IRAP, l’imposta regionale sulle attività produttive. La platea dei beneficiari dell’abolizione dell’IRAP è rappresentata soltanto dai titolari di partita IVA individuale, che hanno un volume d’affari annuo contenuto.
L’esenzione dell’imposta è previsa dal comma 8 della Legge 234/2021. Dunque, è limitata a quei contribuenti che svolgono attività singolarmente, e non in forma collettiva.
Attività in forma societaria o associata
Prosegue dunque l’assoggettamento ad imposta regionale per tutti quei professionisti che svolgono la loro attività in forma societaria o associata. Per quanto riguarda le libere professioni, restano soggetti IRAP gli studi associati, le STP (società di persone e capitali) e le STA di Avvocati.
La decisione di eliminare l’IRAP dal 2022 ha lo scopo di ridurre la pressione fiscale per i contribuenti che sono soggetti a tale imposta. L’IRAP grava con un’aliquota proporzionale, che varia a seconda della regione, e si applica al valore della produzione generale. In particolare, incide molto sul costo del lavoro subordinato a termine, sugli oneri finanziari e sul lavoro parasubordinato.
Inoltre, la cancellazione dell’IRAP, seppur finalizzata alla diminuzione del gravoso contenzioso che da anni caratterizza la giurisprudenza, con pronunce alle volte discutibili e al limite della ragionevolezza per quanto riguarda il concetto di “autonoma organizzazione”, non ha efficacia retroattiva.
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Estensione ai contenziosi in corso
L’impossibilità di estensione ai contenziosi in corso è stata negata espressamente dal Ministero dell’Economia, con la risposta al question time 5-00710 in Commissione Finanze alla Camera.
Quindi, per le persone che hanno un esercizio che coincide con l’anno solare, la cancellazione decorre dal 1° gennaio 2022. Prima del 31 dicembre 2021, soltanto i professionisti che non dovevano versare il tributo (coloro che si trovavano in regime di vantaggio o forfettario), per legge restano indenni dal prelievo.
I professionisti senza regime agevolati, seppur privi di organizzazione autonoma, restano soggetti al prelievo. Prosegue quindi l’attività di riscossione per coloro che si sono visti accertare l’organizzazione autonoma dall’Amministrazione.
La conseguenza della modifica legislativa è che, sino al termine del periodo di imposta del 2021, l’esclusione dall’IRAP degli esercenti lavoratori autonomi resta condizionata alla prova dell’assenza di un’attività autonomamente organizzata, tipica di contesti non imprenditoriali.
Obiettiva disparità di trattamento
La norma non comporta alcuna estinzione dei contenziosi a favore del contribuente e non ha efficacia retroattiva. Quindi, fino al periodo di imposta 2021 considera possibile l’esclusione del versamento dell’imposta soltanto dove subordinato all’assenza di organizzazione autonoma.
Con il question time 5-00710 si è osservato che tale disposizione crea un’obiettiva disparità di trattamento. Anche se esentato dall’IRAP dal 2022, il professionista deve proseguire nei giudizi, continuando a coltivare un’onerosa difesa tributaria per potersi far riconoscere il diritto anche negli anni precedenti.
Per coloro che si vedono l’imposta abrogata per legge, tale abolizione significa redigere e inviare il modello IRAP 2022 relativo al 2021. Inoltre, si deve effettuare il saldo dell’imposta nelle normali scadenze di legge (30 giugno o 22 agosto ma con maggiorazione dello 0,40%). Non servirà versare gli acconti relativi al periodo d’imposta di quest’anno.
L’abolizione dell’IRAP si applica soltanto a chi esercita attività individuale
L’abolizione dell’IRAP si applica soltanto a chi esercita l’attività in maniera individuale, anche se vengono condivisi degli spazi comuni insieme ad altri professionisti. Restano estranei al prelievo le persone che si limitano al mero riaddebito dei consumi e delle spese comuni per lo studio professionale condiviso.
Per fruire dell’esclusione dell’imposta regionale, nel caso di esercizio associato dell’attività professionale forense si possono adottare delle strategie di uscita dell’imponibilità IRAP sciogliendo le strutture collettive attuali e proseguendo l’attività individualmente. L’exit strategy è diretta conseguenza della mancanza di definizione di autonoma organizzazione. Com’è noto, negli anni, ha generato negli ultimi anni molti dubbi a causa di una visione non univoca.
Per concludere, soltanto l’attività esercitata dalle società e dagli enti, secondo l’articolo 2 del Dlgs 446/1997, costituisce presupposto di applicazione dell’IRAP.
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