Gazzetta: decreto sulla costituzione telematica delle S.R.L. e sul sistema d’interconnessione tra registri
Si pubblica in Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo n. 284 del 29 novembre 2021. Esso tratta dell’uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario. Grazie a questo nuovo provvedimento sarà possibile stipulare l’atto pubblico necessario alla costituzione della S.R.L in forma digitale. Vediamo più in dettaglio come funziona.
Costituzione della S.r.l. in forma digitale tramite videoconferenza e atto pubblico informatico
L’atto costitutivo della S.R.L e della S.R.L semplificata può avvenire con notaio telematico. Dunque, questo processo si rinnova grazie al nuovo d.l. della Gazzetta Ufficiale e possiede le seguenti specifiche:
- Funziona per società con sede in Italia;
- Per Srl con capitale rappresentato da conferimenti in denaro;
- Dal notaio si può ricevere l’atto pubblico informatico, con la partecipazione delle parti o di alcune di esse in videoconferenza;
- L’atto si riceve su una piattaforma informatica predisposta e gestita dal Consiglio Nazionale del Notariato;
- I versamenti in denaro per la formazione del capitale si effettuano con bonifico.
Iscriviti al canale Telegram di Servicematica
Notizie, aggiornamenti ed interruzioni. Tutto in tempo reale.
Piattaforma informatica per la costituzione della S.r.l.
Ora, tale piattaforma consente di:
- accertare l’identità dei soggetti che partecipano alla stipula dell’atto;
- verificare l’apposizione delle firme digitali e di quelle elettroniche semplificate da parte dei soggetti titolari;
- accertare la validità dei certificati di firma e la percezione di quanto accade in sede di videoconferenza.
Effettivamente, la piattaforma utilizza sistemi d’identificazione elettronica con un elevato grado di garanzia. Infatti, questa permette il collegamento senza interruzioni delle parti in videochiamata. Inoltre, visualizza:
- il documento;
- la sottoscrizione dei firmatari;
- conservazione dell’atto;
- la sua tracciatura.
Oltre ciò, il Ministero dello Sviluppo economico può adottare, entro 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto, schemi di atto pubblico informatico anche in lingua inglese. Quindi, questi si pubblicano anche sui siti delle Camere di Commercio, e si impiegano per la procedura di costituzione.
Costituzione società S.r.l. con notaio telematico: cosa cambia
Tuttavia, l’utilizzo degli schemi suddetti comporta delle restrizioni per quanto riguarda il compenso del notaio. Difatti, egli non potrà superare “quello previsto dalla Tabella C) Notai del decreto del Ministro della giustizia 20 luglio 2012, n.140, ridotto a metà”.
Come previsto dall’art. 26 comma 2 della legge n. 89/1913 il notaio può spostarsi per la stipula dell’atto costitutivo. Però, deve tenere conto del luogo in cui almeno una delle parti ha la sede legale o la residenza. Questo vale nei limiti della Regione in cui si trova il Comune in cui lo stesso pubblico ufficiale ha la propria sede (o del distretto della Corte d’Appello, se compreso in più regioni).
Dunque, il notaio riceve l’atto in ogni caso, se tutte le parti hanno la residenza al di fuori del territorio dello Stato. Però, al notaio si riconosce il potere d’interrompere la stipula dell’atto in video conferenza e di richiedere la presenza fisica delle parti. In particolare, quest’ultimo caso avviene se:
- ci sono dei dubbi riguardo l’identità del richiedente;
- rileva che non si rispettano le norme sulla capacità di agire e di rappresentare la società.
Infine, l’atto formato si pubblica nel registro delle imprese in modalità digitale.
Cos’è il Bris, il sistema d’interconnessione dei registri nella costituzione telematica delle S.r.l.
A questo punto, ricordiamo che il Bris (sistema d’interconnessione dei registri delle imprese come da normativa Europea), permette di compiere diverse operazioni. Tra queste ricordiamo:
- la registrazione o la cancellazione della sede secondaria di una società di capitali soggetta alla legge di uno stato membro;
- l’inoltro, su richiesta di un’autorità di uno stato membro, delle informazioni che attestino l’esistenza di cause d’ineleggibilità a carico degli amministratori di società di capitali con sede nel territorio dello Stato che ne richiede;
- la consultazione dei dati relativi alle società di capitali;
- lo scambio di informazioni tra i vari registri delle imprese;
- la consultazione di atti e documenti relativi alle società di capitali e alle società diverse da quelle di capitali.
LEGGI ANCHE:
L’UNCC chiede la cancellazione delle società di capitali dagli albi degli avvocati