Per il Pnrr, avvocati e praticanti assunti nella PA non perdono Albo e Cassa
Il decreto attuativo del Pnrr, presto pubblicato in Gazzetta Ufficiale, all’art. 27 prevede il “Conferimento di incarichi di collaborazione per il supporto ai procedimenti amministrativi connessi all’attuazione del PNRR”. Ora, per questi incarichi di collaborazione, il suddetto articolo va a realizzare apposita modifica al decreto legge n.80/2021. Il fine? Incentivare le assunzioni delle migliori professionalità legali per l’attuazione del PNRR.
Avvocati assunti nella PA per il PNRR: cancellata ogni incompatibilità
Il decreto legge n.80 del 9 giugno 2021 contiene le “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza […]”. Tuttavia, il decreto attuativo del PNRR -non ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale- all’art.27 prevede una modifica parziale proprio del dl.n.80. Nello specifico, all’art.27 viene aggiunto il comma 7 bis, che modificherebbe l’articolo 1 del suddetto dl.n.80.
Iscriviti al canale Telegram di Servicematica
Notizie, aggiornamenti ed interruzioni. Tutto in tempo reale.
Qui, la volontà è di modificare la procedura che vede l’obbligo da parte di professionisti assunti anche a tempo determinato di cancellarsi dagli albi, collegi o ordini professionali d’appartenenza. Non solo: per detti professionisti, la nuova disposizione prevede anche la possibilità di conservare l’iscrizione ai regimi previdenziali obbligatori. Infine: vi è l’esclusione dell’onere a carico del professionista di ricongiungere i periodi di lavoro prestati per il PNRR se egli sceglie di non mantenere l’iscrizione alla cassa previdenziale di appartenenza.
Da notare che la norma appena esaminata contrasta nettamente con quanto stabilito dalla Riforma Forense nella “Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense” (legge 247/2012). Infatti, all’art. 18, lettera d) del testo sull’incompatibilità dell’esercizio della professione forense si prevede il contrasto tra quest’ultima e qualsiasi altra attività di lavoro subordinato. Incompatibilità che riguarda senza compromessi anche le prestazioni lavorative svolte con orario di tempo limitato.
Assunzioni professionisti legali nella PA per il PNRR: Nessuna sospensione dall’esercizio della professione
Perciò, la rivoluzione dell’art.27, attuativo del PNRR, è costituita della possibilità di svolgere compatibilmente l’esercizio della professione forense ed una prestazione lavorativa nell’ambito della Pubblica Amministrazione. Ciò, rimanendo entro l’ambito specifico dell’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resistenza.
Non si trio in ballo alcuna questione di incompatibilità dunque, ma non si da neppure la minima indicazione sulle eventuali sospensioni dall’esercizio dell’attività professionale. Questo perché mancano i riferimenti all’art.20 della Riforma Forense, quello che prevede la sospensione dall’attività professionale in due casi esclusivi. Cioè, quando:
- è l’avvocato a richiederlo;
- parallelamente alla sua carica, il legale ricopre cariche importanti quali quella del Presidente della Repubblica, del Senato, della Camera, del Consiglio, Ministro, Viceministro, Sottosegretario di Stato, Presidente di Giunta Regionale, delle Regioni autonome di Trento e Bolzano, Membro della Corte Costituzionale o del Consiglio Superiore della magistratura, Presidente di Provincia con più di un milione di abitanti o Sindaco di un comune con più di 500.000 abitanti.
Va detto che tale sospensione può comunque essere richiesta in seguito, se nell’attuare il PNRR l’avocato dipendente della Pubblica Amministrazione riscontri particolari incompatibilità. Oppure, nel caso in cui -come prevede l’art-24 del Codice di deontologia Forense – emergano condizioni in grado di determinarne il minimo conflitto d’interessi.
LEGGI ANCHE:
Abolire l’obbligo di iscrizione a Cassa Forense? Presentata la proposta di legge.
Avvocato specialista: pubblicato il Decreto in Gazzetta Ufficiale