Cassazione. L’accordo cliente- avvocato sul compenso del professionista vale soltanto se redatto in forma scritta
La sentenza n.24213/ 2021 della Cassazione afferma il principio della necessità della forma scritta del contratto cliente- avvocato. Nello specifico, a pena di nullità, l’accordo che intercorre tra cliente ed avvocato per quanto riguarda il compenso di quest’ultimo, non può essere sostituito da alcun altro mezzo probatorio. Principio valido in ogni situazione, salvo specifici casi del tutto eccezionali.
Accordo cliente avvocato sul compenso del professionista: deve avere forma scritta
Succede che il Tribunale riconosca ad un avvocato un compenso inferiore rispetto a quello richiesto dallo stesso per una sua attività. In particolare, si tratta di un’attività svolta dal professionista in favore di una S.n.c. con la quale, sulla base di testimonianze, emerge il precedente accordo cliente- avvocato sulla misura del compenso. Ora, l’avvocato ricorre in Cassazione contro la decisione del Tribunale.
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Nel suo ricorso, l’avvocato solleva tre motivi, ma il secondo appare come principale e tale da assorbire gli altri. Si tratta della denuncia della violazione dell’art. 2233 comma 3 del codice civile, che sancisce la nullità del patto tra avvocato e cliente per stabilire la misura del compenso quando non redatto in forma scritta. Succede quindi che la Cassazione accolga il ricorso sulla base del secondo motivo descritto: “Il compenso spettante al porofessionista è pattuito […] per iscritto all’atto del conferimento dell’incarico professionale”.
Di conseguenza, in caso di mancanza di forma contrattuale scritta la pena è la nullità dei patti relativi al compenso dell’avvocato. Tuttavia, in questo caso il Tribunale non fa corretta applicazione del principio suddetto perché ritiene provato l’accordo sul compenso tra cliente e avvocato solo sulla base di testimonianze e sulla corrispondenza intercorsa tra le parti. Infine, il Tribunale ritiene provato l’accordo solo sulla base di presunzioni, trascurando l’elemento probatorio principe della prova scritta, imprescindibile e insostituibile.
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