9 Settembre 2021

diffamazione via email

Reato di diffamazione a mezzo email

Il reato di diffamazione aggravata per mezzo di email aziendale

Il reato di diffamazione si commette nel parlare o scrivere male di una persona non presente. In effetti, si tratta di un delitto in cui si rischia spesso di incorrere, che potrebbe riguardare ognuno di noi.

Allora, attenzione a quando si scrive o si pronuncia una frase offensiva nei confronti di una persona, soprattutto quando si è in presenza di altre. 

La diffamazione via mail e le sue conseguenze

Notoriamente, la comunicazione via mail è diretta, in quanto si instaura tra due persone: mittente e destinatario. Ciononostante, in alcuni casi ben precisi è possibile trovarsi di fronte ad email a contenuto diffamatorio. Si tratta di contenuti che si trovano su email inviate simultaneamente a più soggetti: in copia nascosta; o su casella di posta condivisa da più persone.

 

 

  • Il primo caso: si parla male di una persona in una email in cui vi sono soggetti in copia nascosta. Qui, il reato è di “diffamazione aggravata”: la posta elettronica è “un particolare e formidabile mezzo di pubblicità”;
  • Il secondo caso: si invia un’email ad una casella di posta che è condivisa da più persone. Ad esempio, si scrive alla casella di posta di un’azienda di cui più soggetti hanno le credenziali d’accesso. Qui, la Cassazione specifica: “l’utilizzo della posta elettronica non esclude la sussistenza del requisito della comunicazione con più persone anche nell’ipotesi di diretta ed esclusiva destinazione del messaggio diffamatorio ad una sola persona determinata, quando l’accesso alla casella mail sia consentito almeno ad altro soggetto e sempre che tale accesso a più persone sia noto al mittente o, quantomeno, prevedibile secondo l’ordinaria diligenza”.

Infine, si parla di reato di diffamazione anche se non vi è contemporaneità nell’invio dei diversi messaggi di posta elettronica. Un esempio: l’ e-mail inviata ad una sola persona e poi ad altre costituisce reato da norma penale (art. 595 c.p.). Identico trattamento viene riservato alla posta elettronica certificata (PEC), il cui valore legale è pari a quello di una raccomandata.

Denuncia per diffamazione a mezzo mail: competenza

Nel caso in cui si ritenga di essere stati diffamati, esiste una procedibilità ben precisa.

Innanzitutto, si può scegliere se agire in sede penale o civile.

  • La prima soluzione, quella penale, prevede che la querela sia sporta entro tre mesi dal reato, pena l’improcedibilità (art. 597 codice penale). Qui, per costituirsi e richiedere il risarcimento danni, è necessario attendere l’inizio del procedimento.
  • Invece, in sede civile, per ottenere il dovuto risarcimento danni non serve sporgere alcuna querela. Infatti, davanti al giudice civile bisognerà dimostrare che sussiste effettivamente un danno ingiusto alla reputazione e che questo danno è stato causato colpevolmente (o dolosamente) dall’offensore.

 

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