Cassazione: ok alla richiesta di rinvio d’udienza per legittimo impedimento via PEC, purché lo si faccia tempestivamente
Il Tribunale condanna un imputato straniero per resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione. In appello, l’imputato viene assolto dal primo capo di accusa e si ridetermina in 600 euro la multa per il reato di ricettazione. Infine, il ricorso viene rigettato dalla Cassazione: il difensore non ha trasmesso tempestivamente la richiesta di differimento d’udienza per legittimo impedimento.
L’istanza di rinvio trasmessa 2 giorni prima dell’udienza non è tempestiva
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Quali motivi ha sollevato il difensore dell’imputato nel suo ricorso in Cassazione?
Innanzitutto, essendo la comunicazione di avvenuta espulsione del suo assistito allegata al fascicolo, il giudizio doveva esser sospeso proprio per l’assenza dello straniero. In secondo luogo, la PEC per la richiesta d’invio sarebbe pervenuta in tempo, non fosse stato per la Cancelleria (che la sottopone al giudice 5 giorni dopo).
A questo punto, la Cassazione rigetta il ricorso, motivando: l’assenza dell’imputato è “per rinuncia”, e non per impossibilità. Anche perché l’espulsione dell’imputato straniero -di per sé- non costituisce legittimo impedimento: è comunque consentito il suo rientro temporaneo per la difesa in giudizio. Inoltre, nel caso in questione, non si può considerare applicabile la disciplina emergenziale: la posta elettronica per notifiche, comunicazioni o istanze dirette all’ufficio qui non era possibile.
Comunque, anche considerando accettabile il mezzo PEC (“non è prevista una modalità particolare di trasmissione delle istanze di rinvio”), “l’istanza di differimento per legittimo impedimento del difensore per concomitante impegno professionale è caratterizzata da requisiti di ammissibilità quali, in primo luogo, la sua tempestiva presentazione”.
Ciò, in quanto il giudice deve necessariamente accertare e valutare tutti i fatti prima di decidere di concedere o meno il differimento dell’udienza. Nel caso di specie, la richiesta via PEC è stata trasmessa due giorni prima (18.10.2020) della data fissata per l’udienza (20.10.2020), pur sapendo di avere un impegno professionale contestuale già dal 24.07.2017: non si può in alcun modo parlare di tempestiva presentazione.
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