Regolamentazione e conseguenze pratiche del mancato rispetto degli obblighi dei genitori
Nel caso della separazione coniugale, le vacanze estive da trascorrere in compagnia dei figli richiedono spesso uno sforzo organizzativo importante.
Generalmente, il calendario del Tribunale, che stabilisce anche le tempistiche con le quali i figli trascorrono le vacanze con ciascun genitore, non è troppo dettagliato. Infatti, tale decisione è rimessa al giudice della separazione (art. 337 ter c.c.) che, nell’interesse dei figli alla bigenitorialità, ne stabilisce modalità e tempistiche.
In caso di separazione, il giudice stabilisce modi e tempi delle vacanze con figli
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Innanzitutto, è necessario precisare che -in materia di pause estive o invernali- non ci sono regole precise a cui far riferimento per stabilire la quantità di tempo che i genitori possono trascorrere con i propri figli. Per questa ragione, la decisione viene rimessa al giudice della separazione (art. 337 ter c.c.) che si pronuncia nell’interesse dei figli alla bigenitorialità.
Decisione che, comunque, tiene conto di eventuali accordi tra i genitori, se non contrari al fondamentale interesse dei figli.
Comunque, esiste una prassi, che è quella di riconoscere a ciascun genitore 15 giorni consecutivi -o frazionati- per le vacanze esclusive con i figli.
Tuttavia, nel caso dei viaggi all’estero, l’iter è più complicato: per il rilascio del passaporto è necessario l’assenso reciproco di entrambi genitori. Assenso che l’altro genitore può negare se: la destinazione è insalubre o pericolosa oppure se esiste un fondato pericolo che il genitore colga l’occasione del viaggio per espatriare all’estero con i figli.
Infatti, gli accordi e le disposizioni stabiliti costituiscono obblighi ben precisi che, se non rispettati, possono portare a conseguenze civili e penali. Ad esempio, la mancata comunicazione di indirizzo e recapito telefonico del luogo di villeggiatura all’altro genitore non comporta conseguenze penali ma viola il dovere di collaborazione di entrambi i genitori per l’interesse della famiglia (art. 143 codice civile).
In ambito penale, invece, il genitore che -una volta fissato dal Giudice il calendario delle visite- non rispetta gli obblighi incorre nel reato art.388 c.p.: la pena è la reclusione fino a tre anni o la multa da euro 103 a euro 1.032.
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