Regolamentazione e conseguenze pratiche del mancato rispetto degli obblighi dei genitori
Nel caso della separazione coniugale, le vacanze estive da trascorrere in compagnia dei figli richiedono spesso uno sforzo organizzativo importante.
Generalmente, il calendario del Tribunale, che stabilisce anche le tempistiche con le quali i figli trascorrono le vacanze con ciascun genitore, non è troppo dettagliato. Infatti, tale decisione è rimessa al giudice della separazione (art. 337 ter c.c.) che, nell’interesse dei figli alla bigenitorialità, ne stabilisce modalità e tempistiche.
In caso di separazione, il giudice stabilisce modi e tempi delle vacanze con figli
Iscriviti al canale Telegram di Servicematica
Notizie, aggiornamenti ed interruzioni. Tutto in tempo reale.
Innanzitutto, è necessario precisare che -in materia di pause estive o invernali- non ci sono regole precise a cui far riferimento per stabilire la quantità di tempo che i genitori possono trascorrere con i propri figli. Per questa ragione, la decisione viene rimessa al giudice della separazione (art. 337 ter c.c.) che si pronuncia nell’interesse dei figli alla bigenitorialità.
Decisione che, comunque, tiene conto di eventuali accordi tra i genitori, se non contrari al fondamentale interesse dei figli.
Comunque, esiste una prassi, che è quella di riconoscere a ciascun genitore 15 giorni consecutivi -o frazionati- per le vacanze esclusive con i figli.
Tuttavia, nel caso dei viaggi all’estero, l’iter è più complicato: per il rilascio del passaporto è necessario l’assenso reciproco di entrambi genitori. Assenso che l’altro genitore può negare se: la destinazione è insalubre o pericolosa oppure se esiste un fondato pericolo che il genitore colga l’occasione del viaggio per espatriare all’estero con i figli.
Infatti, gli accordi e le disposizioni stabiliti costituiscono obblighi ben precisi che, se non rispettati, possono portare a conseguenze civili e penali. Ad esempio, la mancata comunicazione di indirizzo e recapito telefonico del luogo di villeggiatura all’altro genitore non comporta conseguenze penali ma viola il dovere di collaborazione di entrambi i genitori per l’interesse della famiglia (art. 143 codice civile).
In ambito penale, invece, il genitore che -una volta fissato dal Giudice il calendario delle visite- non rispetta gli obblighi incorre nel reato art.388 c.p.: la pena è la reclusione fino a tre anni o la multa da euro 103 a euro 1.032.
——–
LEGGI ANCHE:
Cosa succede al ricorso in caso di notifica PEC con allegati illeggibili?
LEGGI ANCHE

Nesta (COA Roma) al ministro Nordio: “Ecco le criticità da risolvere immediatamente”
Ieri, nell’aula Unità d’Italia della Corte d’Appello di Roma, si è tenuto un incontro, su iniziativa del Presidente Giuseppe Meliadò, cui hanno partecipato il Ministro…

Legittimo impedimento per COVID: buone notizie per i professionisti
L’8 gennaio 2021 la Commissione Giustizia del Senato discuterà il ddl sul diritto del professionista di ottenere una proroga dei termini nel caso in cui…

Torino, Ministero giustizia: denunciati e trasferiti i giovani coinvolti nelle rivolte
I disordini nascono dalla notizia diffusasi di un arresto in flagranza di reato nei confronti del fratello maggiorenne di un detenuto, trovato in possesso di…