27 Gennaio 2021

Malfunzionamento della videoconferenza: udienza nulla

Malfunzionamento della videoconferenza: udienza nulla

A causa del malfunzionamento della videoconferenza, un indagato non riesca a partecipare all’udienza camerale fissata per trattare l’appello cautelare.

Durante l’udienza il Tribunale conferma le ordinanze del Gip, che aveva rigettato le istanze per una sostituzione della custodia cautelare.

L’indagato fa ricorso lamentando la violazione di legge proprio a causa del malfunzionamento della videoconferenza che non ha gli consentito di partecipare all’udienza.

Le cause del malfunzionamento non sono note e lo stesso difensore ne è stato informato solo a udienza conclusa. Dai verbali risulta che l’indagato ha chiesto di prendere parte all’udienza fissata in videoconferenza, ma che questo «non è stato presente all’udienza  e neppure viene dato atto della sua partecipazione a distanza».

LA DECISIONE DELLA CASSAZIONE

La Cassazione ritiene il ricorso fondato (sentenza n. 2213/2021).

Infatti, la violazione del diritto dell’indagato di prendere parte all’udienza costituisce una nullità assoluta.

La mancata attivazione della videoconferenza rappresenta una violazione del diritto dell’indagato a partecipare all’udienza, soprattutto considerando che la richiesta di presenziare è stata inoltrata con anticipo sufficiente a predisporre i collegamenti.

Come indicato dalle Sezioni Unite con la sentenza  n. 35399/2010, «la mancata traduzione all’udienza camerale d’appello, perché non disposta o non eseguita, dell’imputato che si trovi detenuto o soggetto a misure imitative della libertà personale, e che abbia tempestivamente manifestato in qualsiasi modo la volontà di comparire, determina la nullità assoluta e insanabile del giudizio camerale e della relativa sentenza».

COVID E UDIENZE TELEMATICHE

Poiché il procedimento è avvenuto in questo periodo durante il quale vige la normativa emergenziale legata alla pandemia COVID, la mancata partecipazione a un’udienza  in videoconferenza equivale a quanto indicato poco sopra perché «ugualmente lesiva del diritto di partecipazione».

In conclusione, l’udienza di appello cautelare del caso va considerata nulla ed è necessario procedere col fissarne una nuova.

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