Il Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa ha aggiornato le regole tecnico-operative del PAT, Processo Amministrativo Telematico. Le nuove regole rimarranno valide fino alla fine dell’attuale periodo emergenziale.
Il decreto contenente gli aggiornamenti alle regole tecnico-operative del PAT è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’11 gennaio 2021.
Il decreto “Regole tecnico-operative per l’attuazione del processo amministrativo telematico, nonché per la sperimentazione e la graduale applicazione dei relativi aggiornamenti” va a sostituire il precedente del maggio 2020 e decorre dal 16 gennaio.
PAT, GLI AGGIORNAMENTI ALLE REGOLE
Diamo ora una panoramica delle principali regole per il Processo Amministrativo Telematico durante il periodo di emergenza sanitaria:
- – nel caso sia necessaria la discussione orale, le udienze pubbliche e camerali del PAT si svolgeranno da remoto tramite videoconferenza;
- – se l’istanza di discussione orale è proposta da una sola parte, la segreteria comunica alle altre parti l’avvenuto deposito dell’istanza;
- – in caso di discussione da remoto, la segreteria comunica agli avvocati data e ora del collegamento con almeno un giorno di anticipo. La segreteria si impegna a calendarizzare le discussioni nel modo più opportuno per ridurre i tempi di attesa;
- – la comunicazione di data e ora è accompagnata dal link con cui sarà possibile accedere ala discussione, dall’informativa sulla privacy e al trattamento dei dati personali;
- – per partecipare alla discussione da remoto è necessario che difensori e parti siano dotati di dispositivi e software correttamente funzionanti;
- – i magistrati devono utilizzare esclusivamente i dispositivi forniti loro dal Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa e accedere al collegamento da remoto utilizzando la propria email istituzionale;
- – è vietata la registrazione delle discussioni;
- – è vietato l’uso della funzione di messaggistica istantanea presente nel software di videoconferenza e di tutti gli strumenti che permettano di memorizzare quanto viene espresso durante l’udienza o la camera di consiglio;
- – le parti hanno a disposizione:
– 7 minuti di tempo per l’istanza cautelare e nei riti dell’accesso, del silenzio, del decreto ingiuntivo, dell’ottemperanza e in negli altri riti speciale non espressamente menzionati nel comma specifico del decreto;
– 10 minuti nel rito ordinario, in quello abbreviato comune (art. 119 c.p.a.), in quello sui contratti pubblici (art. 120 e ss. c.p.a.) e nei riti elettorali;
- – il numero di difensori che assistono le parti non incide sul numero di minuti a disposizione. Il Presidente può però ampliare o ridurre i tempi in base al numero di soggetti difesi, della natura e della complessità della controversia e alle pause necessarie.
Condividiamo il link al testo completo del decreto “Regole tecnico-operative per l’attuazione del processo amministrativo telematico, nonché per la sperimentazione e la graduale applicazione dei relativi aggiornamenti“.
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