Il Processo Amministrativo Telematico entrato in vigore pochi mesi fa si presentava come il primo processo completamente digitale ma, come abbiamo potuto vedere, in realtà l?uso della copia di cortesia cartacea è un elemento più che stabile.
Viene quindi da pensare che uscire dalla modalità telematica non rappresenti un problema per la validità delle procedure.
Il Consiglio di Stato con la pronuncia n. 1541 del 4 aprile 2017 ha dichiarato che il mancato rispetto della modalità telematica è da considerarsi come una semplice irregolarità, escludendo che si possano tirare in ballo le ipotesi di inesistenza, abnormità o nullità. Il principio di fondo applicato dal Consiglio è che il PATsia uno forma strumentale al conseguimento dell?obiettivo processuale e che proprio un eccessivo formalismo potrebbe trasformarlo da mezzo efficiente a ostacolo.
Molti giudici amministrativisti, d?altra parte, ritengono invece che queste concessioni potrebbero tramutarsi in una fuga dalla forma digitale (e quindi dalla natura stessa del PAT). Se il ricorso non è in forma e con sottoscrizione digitale e il deposito non è telematico, la loro irregolarità non può essere risolta semplicemente seguendo quanto previsto dall?art. 44, comma 3, c.p.a., e cioè che la costituzione dell?intimato comporta sempre e comunque la sanatoria dell?atto irregolare, e ciò vale anche per qualsiasi atto redatto in forma cartacea anziché digitale.
La questione rimane quindi aperta.