27 Luglio 2020

L’udienza per il giuramento del CTU può essere sostituita con una dichiarazione scritta

L’udienza per il giuramento del CTU può essere sostituita con una dichiarazione scritta

Il Decreto Rilancio 34/2020, convertito con modifiche con la Legge 77/2020 ha introdotto un’interessante novità: la possibilità per il giudice di sostituire l’udienza per il giuramento del CTU (art. 193 c.p.c) con una dichiarazione scritta.

Come abbiamo già avuto modo di vedere, nel testo del Decreto recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, sono presenti diverse novità che riguardano il processo civile telematico. Alcune di queste si riferiscono all’art.83 del precedente D.L. 18/2020 del 17 marzo.

Le modifiche riguardano i depositi telematici, le note scritte, le udienze da remoto e anche le condotte del consulente tecnico d’ufficio.

L’UDIENZA PER IL GIURAMENTO DEL CTU

Con il Decreto Rilancio l’udienza per il giuramento del CTU può essere sostituita da una dichiarazione firmata digitalmente dallo stesso e allegata al fascicolo telematico.

Ciò può avvenire solo su disposizione del giudice e, esattamente come per l’udienza per il giuramento, prima che il consulente proceda con la propria perizia.

IL FUTURO DEL PROCESSO TELEMATICO

La sostituzione dell’udienza per il giuramento del CTU, così come tutte le altre disposizioni del Decreto Rilancio rimarranno valide fino al 31 ottobre 2020.

È però altamente possibile che le novità introdotte per far fronte all’emergenza sanitaria di questi mesi vengano mantenute anche oltre tale data.

Del resto, gli investimenti fatti e pianificati per la digitalizzazione della Giustizia e della PA non avrebbero molto senso se non portassero a un cambiamento di rotta definitivo.

Certamente, la sperimentazione non è finita e sarà necessario correggere il tiro, ma il futuro dei processi sarà sempre più telematico.

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Tale principio, consolidatosi nel corso degli anni, si rivela di fondamentale importanza nella pratica processuale, semplificando l’ammissibilità di una categoria di prove ampiamente utilizzata.

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