10 Luglio 2020 -

COVID-19 e il reato di epidemia omissiva

Paolo Piras, sostituto procuratore presso la Procura della Repubblica di Sassari, ha pubblicato sul sito Sistema Penale un interessante articolo sulla possibile configurabilità dell’epidemia omissiva, di cui vi proponiamo i tratti salienti. FOCOLAI COVID ED EPIDEMIA OMISSIVA Il recente caso di un nuovo focolaio di COVID-19 in Veneto, causato dalla mancanza di rispetto delle regole…

Paolo Piras, sostituto procuratore presso la Procura della Repubblica di Sassari, ha pubblicato sul sito Sistema Penale un interessante articolo sulla possibile configurabilità dell’epidemia omissiva, di cui vi proponiamo i tratti salienti.

FOCOLAI COVID ED EPIDEMIA OMISSIVA

Il recente caso di un nuovo focolaio di COVID-19 in Veneto, causato dalla mancanza di rispetto delle regole di sicurezza sanitaria da parte di un soggetto positivo, non si sa bene se consapevolmente o meno, aprono un interrogativo serio: può esistere il reato di epidemia colposa omissiva?

Il reato di epidemia esiste già ed è descritto all’art.438 c.p.:

Chiunque cagiona un’epidemia mediante la diffusione di germi patogeni è punito con l’ergastolo.
Se dal fatto deriva la morte di più persone, si applica la pena [di morte].

L’epidemia omissiva può essere in parte ritrovata nell’art.40 c.p., comma 2, sull’omesso impedimento dell’evento che si ha l’obbligo giuridico di impedire.

In tema di epidemia omissiva, un riferimento giurisprudenziale lo abbiamo con la sentenza n. 9133/18 della Cassazione, quarta sezione, che però non considera questa possibilità.
Facendo riferimento all’art. 438 c.p., la sentenza dice:
«La norma evoca, all’evidenza, una condotta commissiva a forma vincolata di per sé incompatibile con il disposto dell’art. 40, riferibile esclusivamente alle fattispecie a forma libera».

Come Piras riassume, la decisione si basa su due presupposti e una conclusione logica:

  • – Presupposto 1:  l’art. 40 II co. c.p. non si applica ai reati a forma vincolata,
  • – Presupposto 2: l’epidemia è un reato a forma vincolata,
  • – Conclusione: l’art. 40 II co. c.p. è inapplicabile all’epidemia.

Ma è davvero così?

EPIDEMIA È REATO A FORMA VINCOLATA O LIBERA?

L’epidemia è un reato a forma vincolata o libera?
Esistono più modalità di commissione che possono essere punibili?

Partiamo da una constatazione: la diffusione di germi patogeni è l’essenza stessa di un’epidemia.
Senza tale diffusione, semplicemente non c’è epidemia. La diffusione è quindi l’unica modalità di commissione del reato.

Nell’art. 438 c.p. si parla dell’epidemia come un reato a forma vincolata: «si perfeziona solo se cagionata mediante la diffusione di germi patogeni». Non sono quindi punibili altre modalità (es.:  sostanze tossiche o radioattive).

Secondo Piras «l’epidemia non è un reato a forma vincolata, perché il legislatore non ha selezionato una modalità di commissione, ma ha solo preso atto dell’unica modalità di commissione. È un reato a forma naturalisticamente vincolata, non giuridicamente.»

ESISTE L’EPIDEMIA OMISSIVA?

Secondo Piras, sì.
La diffusione di germi patogeni indicata nell’art. 438 c.p. può avvenire anche in forma omissiva.

«L’omissione consiste nel non inserire il dovuto ostacolo alla diffusione» dell’epidemia.

Pertanto, la mancata osservanza delle regole sanitarie che possono limitare la propagazione dei contagi rientra nella fattispecie dell’epidemia omissiva colposa.

L’esempio riportato è quello di un ospedale il cui personale non isola un paziente COVID-19: omettendo di applicare le misure per limitare la diffusione, il personale facilita l’epidemia

Vi invitiamo ad approfondire l’argomento leggendo l’articolo originale.

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