Il gratuito patrocinio nasce per garantire l’assistenza legale alle fasce economicamente più deboli della popolazione. L’avvocato che offre il suo lavoro viene retribuito dallo Stato.
Ma cosa succede se le condizioni economiche dell’assistito migliorano? Il gratuito patrocinio sussiste ancora? E i compensi dell’avvocato chi li paga?
Con l’ordinanza n. 10669/2020, la Corte di Cassazione, sesta sezione civile, ha spiegato che un avvocato non può mai chiedere il pagamento del proprio compenso all’assistito se manca il provvedimento di revoca da parte del giudice del procedimento principale.
GRATUTO PATROCINIO E REQUISITI
Il caso in oggetto dell’ordinanza vede protagonista un avvocato che presenta ricorso per decreto ingiuntivo al fine di ottenere il pagamento del suo compenso da parte di una cliente, la quale aveva richiesto il gratuito patrocinio.
L’avvocato ritiene che sia la cliente a dover pagare poiché, nell’arco dell’assistenza prestata, l’aver contratto matrimonio ha comportato un aumento del reddito che l’avrebbe esclusa dal beneficio dell’assistenza gratuita.
La Cassazione però ricorda che l’art.85 del D.P.R. n. 115/2002 fa divieto al difensore in gratuito patrocinio di chiedere e percepire i compensi dal proprio assistito e che tale condotta costituisce un grave illecito disciplinare professionale.
L’ordinanza spiega che:
– l’ammissione al patrocinio dello Stato è ammessa fintantoché il giudice ne disponga la revoca sulla base della mancanza dei presupposti indicati all’art. 136 del DPR 115/2002);
– che tale norma considera l’ipotesi che le condizioni reddituali dell’assistito possano cambiare nel corso del processo;
– che se ciò dovesse accadere, la revoca dell’assistenza gratuita avviene dal momento dell’accertamento delle modificazioni reddituali e tramite provvedimento del magistrato.
Nel caso in cui mancassero i presupposti per l’ammissione, l’assistito avesse agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il provvedimento ha anche effetto retroattivo.
In sostanza, è compito del giudice del procedimento stabilire la presenza delle condizioni di ammissibilità al gratuito patrocinio e la sua eventuale revoca.
Nel caso trattato, il giudice non ha mai verificato le condizioni economiche della donna né ha emesso un provvedimento di revoca, pertanto l’avvocato non avrebbe mai dovuto chiedere il pagamento dei propri compensi alla cliente, nonostante la mutata situazione reddituale la potessero potenzialmente escludere dal gratuito patrocinio.
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