Con la delibera n.228 del 18 giugno, il CNF ha apportato una modifica al “Regolamento per la formazione continua” (Regolamento CNF n.6/2014).
La modifica consiste nell’aggiunta dell’art. 22-bis sull’“equipollenza dei corsi di formazione professionale ai fini dell’iscrizione nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi dell’articolo 4, comma 6, del Decreto del Ministro della Giustizia 24 settembre 2014, n. 202”.
CONTENUTI DEL NUOVO ARTICOLO SULLA FORMAZIONE PER AVVOCATI
L’art. 22-bis spiega che la frequenza e il superamento dei corsi di formazione indicati nel Regolamento sono i requisiti necessari per l’iscrizione al registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento (D.M.G. n.202 del 24 settembre 2014) a patto che i corsi rispettino i seguenti requisiti:
- siano organizzati da uno dei soggetti indicati negli artt. 8 (CNF), 9 (COA) e 10 (altri soggetti, pubblici o privati) del Regolamento;
- siano stati accreditati ai sensi delle disposizioni indicate nel Regolamento;
- abbiano una durata minima di 40 ore e trattino almeno le seguenti discipline: diritto civile e commerciale, diritto fallimentare e dell’esecuzione civile, diritto tributario e previdenziale, economia aziendale.
Qualora i corsi fossero organizzati da uno dei soggetti di cui agli artt. 9 e 10, l’istanza per ottenere la dichiarazione di equipollenza deve essere inviata via PEC al CNF, il quale valuterà entro 90 giorni dalla ricezione, con provvedimento motivato.
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