La sentenza 4240/2020 emessa dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione lo scorso 19 febbraio 2020 dà un indirizzo in materia di recupero del compenso dell’avvocato mediante procedimento ex art. 28 della legge n. 794/1942.
La sentenza stabilisce che, in caso di attività svolta per il medesimo cliente ma in più gradi di giudizio, il Giudice competente è quello che ha definito il giudizio.
COMPENSO DELL’AVVOCATO: IL GIUDICE COMPETENTE È QUELLO CHE HA DEFINITO IL GIUDIZIO
La sentenza ha per oggetto il recupero del compenso di un avvocato a seguito di attività di patrocinio per uno stesso cliente, per lo stesso processo definito in grado di appello.
Il Tribunale inizialmente interpellato dall’avvocato si dichiara non competente per la liquidazione dell’onorario, rimandando la questione alla Corte d’Appello.
Così facendo, suggerisce che nel caso di assistenza svolta in più gradi di giudizio il recupero del compenso dell’avvocato ricade sul giudice di secondo grado o di quello che abbia conosciuto per ultimo la controversia.
L’avvocato ricorre, sostenendo che sia invece necessario presentare singole domande di liquidazione a ciascun giudice, andando contro quanto stabilito dal Tribunale.
La questione passa alla Sesta Sezione civile della Cassazione, Sottosezione Seconda, che analizza la normativa applicabile e le diverse interpretazioni giurisprudenziali, decidendo di rimettere gli atti al Primo Presidente per un’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite.
Le Sezioni Unite respingono la tesi dell’avvocato, concludendo che l’indirizzo del Tribunale si poggia su un orientamento della giurisprudenza più consolidato, e che l’indirizzo su cui si basa il ricorso dell’avvocato è invece minoritario.
L’orientamento del Tribunale è preferibile perché «… Il giudice che decide la causa nel grado superiore ha una migliore visione d’insieme dell’opera prestata dall’avvocato» ed è più adeguato alle «ragioni di economia processuale che presidiano l’ordinamento e mirano ad evitare moltiplicazioni dei giudizi, in linea con i principi del giusto processo».
Il principio di fondo della sentenza è che: «nel caso in cui un avvocato abbia scelto di agire ex art. 28 della l. n. 794 del 1942, come modificato dall’art. 34, comma 16, lett. a), del d.lgs n. 150 del 2011, nei confronti del proprio cliente, proponendo l’azione prevista dall’art. 14 del medesimo d.lgs. n. 150 del 2011 e chiedendo la condanna del cliente al pagamento dei compenso per l’opera prestata in più fasi o gradi del giudizio, la competenza è dell’ufficio giudiziario di merito che ha deciso per ultimo la causa».
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