16 Ottobre 2026 - Diritto di famiglia e penale

Quando la lite in famiglia diventa reato di maltrattamenti?

Una recente pronuncia della Cassazione individua nella parità tra le parti e nel reciproco riconoscimento del diritto di parola il discrimine tra “litigiosità familiare” penalmente irrilevante e condotta punibile ai sensi dell’art. 572 c.p.

È una delle domande più delicate del diritto di famiglia applicato al penale: dove finisce il litigio, anche acceso, tra coniugi o conviventi, e dove inizia il reato di maltrattamenti? Una pronuncia della Corte di Cassazione, depositata l’8 ottobre 2026, prova a fissare un criterio distintivo più netto.

Con la sentenza n. 35623/2026, la Terza Sezione penale ha stabilito che possono considerarsi espressione di “litigiosità familiare”, e quindi penalmente irrilevanti, le condotte tra le parti che si confrontano su un piano paritario, anche in modo veemente, a condizione che ciascuna riconosca all’altra il diritto di esprimere il proprio punto di vista. La veemenza del confronto, da sola, non è dunque sufficiente a integrare il reato.

Dalla pronuncia emergono due elementi distintivi. Il primo è la parità dei soggetti coinvolti: il confronto deve avvenire senza che una delle parti domini sistematicamente l’altra. Il secondo è il reciproco riconoscimento del diritto di parola: ciascuno deve ammettere che l’altro possa esprimere la propria opinione, anche quando non la condivide.

Il reato di maltrattamenti in famiglia, previsto dall’articolo 572 del Codice penale, torna invece configurabile quando una delle parti impedisce all’altra, attraverso condotte violente o offensive reiterate nel tempo, di esternare il proprio autonomo pensiero. Il discrimine, secondo la Cassazione, sta quindi nell’effetto di sopraffazione e nella compressione della libertà di espressione di chi subisce la condotta, non nel tono acceso che una lite familiare può assumere occasionalmente.

Per gli avvocati che si occupano di diritto di famiglia e di penale, il principio offre un parametro utile nella fase di valutazione preliminare di una querela o di una costituzione di parte civile: va ricostruita non solo la gravità dei singoli episodi, ma la dinamica relazionale complessiva tra le parti, verificando se sussista una posizione di sopraffazione stabile oppure un conflitto, per quanto intenso, condotto su un piano di sostanziale parità.

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