Con il decreto legislativo 25 settembre 2026, n. 186, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 241 del 16 ottobre e in vigore dal 31 ottobre, l’Italia recepisce la direttiva (UE) 2024/1260 del 24 aprile 2024 sul recupero e la confisca dei beni, che sostituisce la precedente direttiva 2014/42/UE. Il decreto, adottato in attuazione della delega contenuta nella legge 91/2025 (legge di delegazione europea 2024, allegato A n. 11), amplia in modo significativo gli strumenti a disposizione della magistratura per aggredire i patrimoni di origine illecita.
La confisca per equivalente e i beni intestati a terzi
La novità più rilevante riguarda il nuovo articolo 240-ter del codice penale, che introduce la confisca per equivalente degli strumenti del reato: quando i beni utilizzati per commettere il delitto non sono reperibili, il giudice può disporre la confisca di beni di valore equivalente nella disponibilità del condannato, anche per interposta persona, tenendo conto della gravità del reato e della situazione economico-patrimoniale dell’imputato.
Il nuovo articolo 240-quater c.p. introduce invece la confisca nei confronti dei terzi: se il condannato non dispone di beni di valore equivalente, il giudice può aggredire il patrimonio intestato a un terzo estraneo al reato, a condizione che sia accertato che quest’ultimo fosse consapevole, al momento del trasferimento, dell’intento di sottrarre i beni alla confisca — la fattispecie dei cosiddetti “terzi compiacenti”. Il decreto interviene anche sulla confisca allargata dell’art. 240-bis c.p., ampliando il catalogo dei reati presupposto (tra cui gli artt. 414-bis, 635-quater.1 e 640-ter, secondo comma) e introducendo il requisito della correlazione temporale tra l’acquisizione dei beni e il periodo dell’attività criminosa.
Vendita anticipata dei sequestri e gestione delle cripto-attività
Il Titolo III del decreto disciplina la vendita dei beni sequestrati prima della sentenza definitiva, uno strumento pensato per evitare il deprezzamento di beni deperibili o che richiedono costi di gestione elevati nelle more del giudizio. Il Titolo IV regola invece per la prima volta in modo organico la confisca delle cripto-attività: viene istituito presso il Fondo Unico Giustizia un servizio dedicato alla gestione dei portafogli digitali sequestrati, che dal 31 ottobre assumerà la custodia delle chiavi crittografiche necessarie per operare sui wallet.
Il provvedimento tocca inoltre una serie di norme speciali: l’art. 416 c.p. (associazione per delinquere) prevede ora la confisca obbligatoria degli strumenti e dei proventi, o del loro equivalente, quando l’associazione è finalizzata a delitti puniti con almeno quattro anni di reclusione; l’art. 416-bis, settimo comma (associazioni di tipo mafioso), introduce la confisca per equivalente dei proventi quando quella diretta non sia possibile. Modifiche analoghe riguardano l’art. 600-septies c.p., l’art. 648-quater c.p., gli artt. 73 e 74, comma 7-bis, del Testo Unico Stupefacenti (D.P.R. 309/1990), l’art. 12 del Testo Unico Immigrazione (D.Lgs. 286/1998) e gli artt. 255-bis, 255-ter e 259-bis del Codice dell’Ambiente (D.Lgs. 152/2006).
Il decreto introduce infine un obbligo di trasmissione annuale di dati alla Commissione europea sull’attività di recupero e gestione dei beni confiscati, in linea con gli standard di monitoraggio previsti dalla direttiva. Le nuove norme impongono fin da subito, a chi assiste indagati, imputati o terzi intestatari di beni, una valutazione preventiva delle operazioni patrimoniali compiute in prossimità di un procedimento penale: la prova della consapevolezza richiesta dall’art. 240-quater c.p. può infatti fondarsi anche su elementi indiziari legati ai tempi e alle modalità del trasferimento, non necessariamente su una confessione esplicita.
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