12 Ottobre 2026 - Giustizia penale

Bancarotta fraudolenta, la Cassazione annulla una condanna per prescrizione e rinvia a giudizio sugli altri capi

Sentenza n. 35490/2026 della Quinta sezione penale sui fallimenti Tecnobetonaggio e Moviter: nuovo processo a Catanzaro su distrazione di beni e scritture contabili occultate

La Quinta sezione penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 35490 depositata oggi, si è pronunciata su un procedimento per bancarotta fraudolenta collegato ai fallimenti delle società calabresi Tecnobetonaggio srl e Moviter srl. Il verdetto chiude parzialmente una vicenda giudiziaria iniziata con la sentenza di primo grado del Tribunale di Castrovillari del 17 dicembre 2021 e proseguita in appello a Catanzaro il 7 ottobre 2025.

Per uno degli imputati, già condannato a 3 anni e 8 mesi, la Cassazione ha annullato la condanna senza rinvio: i reati contestati sono stati dichiarati estinti per intervenuta prescrizione, maturata il 18 febbraio 2026. Per gli altri due imputati, condannati in appello a 3 anni e 6 mesi, la Suprema Corte ha invece disposto l’annullamento con rinvio a una diversa sezione della Corte d’appello di Catanzaro, limitatamente ai capi di imputazione relativi a bancarotta fraudolenta patrimoniale, bancarotta documentale e occultamento delle scritture contabili finalizzato a evadere le imposte.

Nelle motivazioni, la Cassazione ha chiarito che il mancato pagamento sistematico di tributi e contributi tra il 2007 e il 2009 può integrare le cosiddette “operazioni dolose” rilevanti ai fini del reato fallimentare, ma ha censurato la Corte d’appello per non aver adeguatamente motivato il contributo causale di uno degli imputati alle condotte successive alla sua cessazione dalla carica sociale, elemento che ha determinato la prescrizione. Sul fronte Moviter, i giudici hanno invece ritenuto corretta la ricostruzione delle cessioni di rami d’azienda, specificando che lo stato di illiquidità della società non esclude automaticamente il dolo, ma hanno rilevato lacune motivazionali sul momento delle presunte distrazioni di beni e sul ruolo concreto degli imputati, anche alla luce della consegna delle scritture contabili a un nuovo amministratore avvenuta l’11 maggio 2011.

Respinti invece i motivi di ricorso relativi alla bancarotta impropria da operazioni dolose contestata in relazione al fallimento Moviter, la cui motivazione d’appello è stata giudicata sufficiente dalla Suprema Corte.

La decisione offre un criterio applicativo rilevante sulla prova del nesso causale tra condotta dell’amministratore e dissesto societario, in particolare per gli amministratori cessati dalla carica prima del fallimento: un tema ricorrente nel contenzioso penale-fallimentare e nella valutazione delle responsabilità concorsuali davanti ai tribunali di merito.

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