Il Tribunale di Salerno, con la sentenza n. 1519 del 2 ottobre 2026 (giudice C. Petrosino), ha dichiarato illegittimo il fermo amministrativo iscritto sull’autovettura di un’avvocata di Battipaglia, qualificandola come bene strumentale all’esercizio della professione forense. Il fermo era legato a una cartella il cui ente impositore era la Cassa Forense; il giudice ha riconosciuto la giurisdizione ordinaria e ha accolto l’opposizione della professionista.
Il fermo amministrativo dei beni mobili registrati è disciplinato dall’articolo 86 del d.P.R. 602/1973. Dopo la modifica introdotta dal “decreto del Fare” (d.l. 69/2013), il comma 2 prevede che il fermo non sia eseguito se il debitore dimostra, entro trenta giorni dal preavviso, che il bene è strumentale all’attività d’impresa o professionale. La legge non definisce però la “strumentalità”, e la giurisprudenza — Cassazione n. 19248/2026, nonché le ordinanze n. 7156/2025 e n. 34813/2024 — ha costruito un’interpretazione restrittiva: non bastano la qualità di professionista, la fattura d’acquisto, l’iscrizione nel registro dei beni ammortizzabili o le deduzioni fiscali. Occorre provare l’indispensabilità del bene, o quantomeno la ricorrente necessità del suo utilizzo per produrre reddito.
Nel caso di Salerno, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione sosteneva che il solo uso dell’auto per raggiungere lo studio e i clienti non dimostrasse la strumentalità. Il giudice, pur richiamando lo stesso orientamento rigoroso della Cassazione, ha accolto il ricorso valorizzando tre elementi congiunti: la prova documentale (fattura intestata alla partita IVA professionale e scheda dei beni ammortizzabili), l’unicità del mezzo — l’unica auto di proprietà della ricorrente — e la natura dell’attività forense, che impone spostamenti tra fori diversi, talvolta nello stesso giorno. Da qui la qualificazione dell’auto come “partecipazione indispensabile” all’attività, con la cancellazione del fermo.
Per gli avvocati che si trovano nella stessa situazione, la pronuncia offre un percorso preciso ma stretto: agire entro trenta giorni dal preavviso con istanza documentata all’agente della riscossione (il solo ricorso giudiziale non basta), allegare fattura d’acquisto, registro dei beni ammortizzabili, libretto di circolazione e iscrizione all’albo, dimostrare l’assenza di mezzi alternativi e descrivere in modo concreto — mai generico — il legame tra uso del veicolo e produzione del reddito: trasferte, sedi di udienza, frequenza degli spostamenti.
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