Obbligo di formazione continua non valido dopo 25 anni di iscrizione all’albo
L’art. 11 della legge 247/12 stabilisce che gli avvocati sono soggetti all’obbligo di formazione continua e costante al fine di assicurare la qualità delle loro prestazioni professionali nell’interesse dei clienti e dell’amministrazione della giustizia. Lo stesso articolo, al comma 2, prevede anche l’esenzione o l’esonero dall’obbligo di formazione continua per gli avvocati iscritti all’albo da … Leggi tutto Obbligo di formazione continua non valido dopo 25 anni di iscrizione all’albo
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