Avvocati: il compenso va concordato per iscritto

Avvocati: il compenso va concordato per iscritto

Cassazione. L’accordo cliente- avvocato sul compenso del professionista vale soltanto se redatto in forma scritta

La sentenza n.24213/ 2021 della Cassazione afferma il principio della necessità della forma scritta del contratto cliente- avvocato. Nello specifico, a pena di nullità, l’accordo che intercorre tra cliente ed avvocato per quanto riguarda il compenso di quest’ultimo, non può essere sostituito da alcun altro mezzo probatorio. Principio valido in ogni situazione, salvo specifici casi del tutto eccezionali.

Accordo cliente avvocato sul compenso del professionista: deve avere forma scritta

Succede che il Tribunale riconosca ad un avvocato un compenso inferiore rispetto a quello richiesto dallo stesso per una sua attività. In particolare, si tratta di un’attività svolta dal professionista in favore di una S.n.c. con la quale, sulla base di testimonianze, emerge il precedente accordo cliente- avvocato sulla misura del compenso. Ora, l’avvocato ricorre in Cassazione contro la decisione del Tribunale.

 

 

Nel suo ricorso, l’avvocato solleva tre motivi, ma il secondo appare come principale e tale da assorbire gli altri. Si tratta della denuncia della violazione dell’art. 2233 comma 3 del codice civile, che sancisce la nullità del patto tra avvocato e cliente per stabilire la misura del compenso quando non redatto in forma scritta. Succede quindi che la Cassazione accolga il ricorso sulla base del secondo motivo descritto: “Il compenso spettante al porofessionista è pattuito […] per iscritto all’atto del conferimento dell’incarico professionale”.

Di conseguenza, in caso di mancanza di forma contrattuale scritta la pena è la nullità dei patti relativi al compenso dell’avvocato. Tuttavia, in questo caso il Tribunale non fa corretta applicazione del principio suddetto perché ritiene provato l’accordo sul compenso tra cliente e avvocato solo sulla base di testimonianze e sulla corrispondenza intercorsa tra le parti. Infine, il Tribunale ritiene provato l’accordo solo sulla base di presunzioni, trascurando l’elemento probatorio principe della prova scritta, imprescindibile e insostituibile.

 

LEGGI ANCHE:

Gratuito patrocinio: transazione e compenso legale

Il giudice può rivalutare il compenso richiesto da un avvocato

Sentenza Lexitor non applicabile all’ordinamento italiano

Sentenza Lexitor non applicabile all’ordinamento italiano

Niente rimborso dei costi up-front dopo l’estinzione anticipata del mutuo

La sentenza “Lexitor” della Corte di Giustizia dell’Unione Europea non sarebbe pertinente all’ordinamento italiano. Ciò significa che il mutuatario che estingue anticipatamente il contratto non può ottenere il rimborso dei costi up front. Questa è la decisione espressa nella sentenza -resa il 23 agosto- del Giudice di Pace di Ferentino (dott. Antonio Velucci).

Sentenza Lexitor: esclusa l’efficacia di quella Direttiva Europea nel nostro ordinamento

Succede che l’attore estingua anticipatamente il contratto di un mutuo e che, perciò, decida di convenire in giudizio con l’istituto bancario. Il suo scopo sarebbe l’ottenimento del rimborso pro quota dei ratei residui di tutti gli oneri finanziari di tipo recurring (quelli continuativi, connessi alla durata del finanziamento ma non alla durata del contratto -spese di istruttoria, commissioni per gli intermediari, apertura della pratica etc.) versati e non goduti. Tuttavia, succede che la banca convenuta evidenzi il fatto che il contratto esclude ogni rimborso di costi up front (accessori, collegati all’erogazione del finanziamento e non connessi alla durata del contratto), nel pieno rispetto della normativa nazionale.

 

 

Sull’argomento è intervenuta la Corte di Giustizia Europea (Causa C- 338/18, 11 settembre 2019) nella sentenza cosiddetta Lexitor, decidendo sulla questione pregiudiziale sottoposta da un giudice polacco. Così, secondo la CGUE, l’art. 16, paragrafo 1 direttiva n. 12008/48 “deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”. Ora, nonostante tale presa di posizione, parte della giurisprudenza italiana si è pronunciata più volte con un indirizzo opposto.

E’ il caso del giudice di pace di Ferentino, il quale, per avallare la sua conclusione, richiama una serie di recentissimi provvedimenti (la maggior parte dei quali datati 2021) che ritengono la sentenza Lexitor europea non pertinente all’ordinamento italiano. Infatti, “[l’ordinamento italiano], rispetto a quello polacco, è certamente già più favorevole per il cliente, annoverando una puntuale disciplina dei diritti restitutori, in caso di estinzione anticipata del finanziamento”. Per questo motivo, la domanda del mutuatario viene respinta: in caso di estinzione anticipata del contratto di mutuo si ha diritto al solo rimborso dei costi recurring.

 

LEGGI ANCHE:

La Corte UE equipara il Giudice di Pace alla magistratura professionale

 

Costituzione via PEC non ammessa innanzi al Giudice di Pace

 

Servicematica

Nel corso degli anni SM - Servicematica ha ottenuto le certificazioni ISO 9001:2015 e ISO 27001:2013.
Inoltre è anche Responsabile della protezione dei dati (RDP - DPO) secondo l'art. 37 del Regolamento (UE) 2016/679. SM - Servicematica offre la conservazione digitale con certificazione AGID (Agenzia per l'Italia Digitale).

Iso 27017
Iso 27018
Iso 9001
Iso 27001
Iso 27003
Agid
RDP DPO
CSA STAR Registry
PPPAS
Microsoft
Apple
vmvare
Linux
veeam
0
    Prodotti nel carrello
    Il tuo carrello è vuoto